Assegno Unico e Universale 2023

Assegno Unico e Universale 2023

L’Assegno Unico Universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del ventunesimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.
Istituito con la Legge Delega 46/2021, l’entrata in vigore decorre dal 1° marzo 2022, ma era possibile farne richiesta a partire dal 1° gennaio 2022.
Viene definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
L’AUU ha un valore che varia da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 anni ai 21, invece, il contributo varia da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e dall’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.
Attraverso la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’INPS ritorna sull’Assegno Unico e Universale per rendere nota la nuova procedura semplificata volta ad erogare d’ufficio l’assegno, senza che i diretti interessati debbano presentare nuovamente la relativa domanda.
Dal 1° marzo 2023, per tutti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 –febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, l’Istituto previdenziale continuerà a erogare d’ufficio la misura, senza la necessità di presentare una nuova istanza.
Aggiornamento delle condizioni
Nell’ipotesi in cui le condizioni precedentemente dichiarate lo scorso anno dovessero cambiare, il richiedente dovrà intervenire sull’istanza inviata, già presente negli archivi, per adeguare i contenuti alle nuove circostanze sopravvenute.
Nei casi di variazione, possono far parte i diversi criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori. Invece, nel caso in cui non si dovessero presentare delle variazioni, l’Assegno Unico e universale verrà erogato sulla base delle medesime condizioni già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.
Nuova domanda
Al contrario, i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno Unico e Universale e coloro che hanno presentato la domanda fino al 28 febbraio 2023, dovranno presentarne una nuova se la stessa domanda si trova in uno dei seguenti stati: “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.
A tal proposito, l’INPS ricorda che la domanda dovrà essere presentata a mezzo di:
• portale web dell’Istituto, direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
L’Istituto previdenziale ribadisce che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno Unico e universale è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Mentre, se la presentazione della domanda avviene dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Nuova DSU e ISEE
A partire dal mese di marzo, il richiedente che vuole ottenere importi più elevati dell’Assegno Unico e universale, dovrà presentare una nuova DSU nel caso in cui si siano verificate delle variazioni delle condizioni, nel caso di domanda di Assegno Unico e universale già inoltrata all’INPS o nel caso di presentazione di una nuova domanda.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 verrà utilizzato per determinare gli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Nel caso in cui non dovesse essere presentata una nuova DSU per il 2023, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Infine, l’INPS ricorda che l’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata, attraverso modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE mediante la propria identità digitale.
In alternativa ai già menzionati elementi di riscontro, l’accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati.
Palermo, 11 gennaio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta