Al via l’assunzione di lavoratori stranieri

Al via l’assunzione di lavoratori stranieri

Il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022 ha stabilito 82.705 quote d’ingresso in Italia, per l’anno 2022, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato; le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta sono illustrate dal Ministero dell’interno attraverso la circolare del 30 gennaio 2023.

Perciò, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all’estero, deve verificare presso il Centro per l’impiego competente l’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia e nel caso in cui non dovessero esserci lavoratori disponibili a ricoprire il ruolo richiesto, sarà possibile presentare l’istanza di nulla osta. L’accesso al sistema per l’invio delle istanze avviene esclusivamente tramite SPID.

Gli ingressi

A proposito degli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, la quota pari a 38.705 viene ripartita secondo le indicazioni che seguono:

 

  • sono previste 1.0000 quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine.

 

  • confermate le 100 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Venezuela.

 

  • gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero sono aumentati a 30.105.

 

Gli stranieri, però, devono provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:

 

  • 105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

  • 000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

 

  • le quote destinate all’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo sono 500, pari quindi a quelle del 2021.

 

Le conversioni

Anche per il 2022, il DPCM sui flussi d’ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni; 7.000 sono le quote riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, le quali vengono così ripartite:

 

  • 400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 

  • 000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 

 

  • 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 

  • 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

 

 

  • 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

La procedura

 I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 30 gennaio fino al 22 marzo 2023, potranno precompilare i moduli di domanda; il sistema è disponibile con orario dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi. Invece, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, si potranno trasmettere le domande per via telematica utilizzando la procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno.

 

Il DPCM prevede che il datore di lavoro interessato all’assunzione del cittadino straniero, dovrà verificare presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia, la quale nasce in una delle seguenti condizioni:

 

  • assenza di riscontro da parte del centro per l’impiego decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta del personale da parte del datore di lavoro;

 

  • non idoneità del lavoratore;

 

  • mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l’impiego, al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta del personale da parte del datore di lavoro.

Successivamente, il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta un’autocertificazione che attesti la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ha stabilito che nel modulo occorre indicare: la qualifica che il lavoratore ricoprirà e le mansioni, i requisiti richiesti, il luogo e l’orario di lavoro, la tipologia contrattuale che si vuole proporre, la durata del contratto di lavoro e la retribuzione prevista.

Successivamente, se il centro per l’impiego non dovesse effettuare alcuna comunicazione circa la disponibilità di lavoratori a ricoprire il ruolo ricercato entro i predetti 15 giorni lavorativi, il datore di lavoro potrà procedere a richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione.

La verifica dell’indisponibilità non è richiesta ai fini dell’inoltro dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero.

Palermo, 10 febbraio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta