utilizzo dei contratti a chiamata

utilizzo dei contratti a chiamata

Il contratto a chiamata, meglio conosciuto come contratto di lavoro intermittente, &#232 stato istituito con il D.Lgs 276 &#92 2003, e non &#232 altro che il contratto, mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni a carattere discontinuo.

Il contratto di lavoro intermittente, pu&#242 essere concluso solo se, il CCNL ha individuato le attivit&#224 per le quali &#232 possibile ricorrere a tale forma contrattuale; a tal proposito &#232 per&#242 intervenuto il Ministero del Lavoro che con D.M. 23 ottobre 2004, ha stabilito che &#232 possibile far ricorso ai contratti di lavoro intermittente anche per quelle attivit&#224 elencate nella tabella allegata al regio decreto 2657 &#92 1923; nonch&#232 per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i fine settimana, le ferie estive o le vacanze natalizie e pasquali.

Tale contratto &#232, in ogni caso, sempre ammesso per quei soggetti con meno di 25 anni di et&#224 o con pi&#249 di 45 anni e per i pensionati.

Il contratto di lavoro intermittente, pu&#242 essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Qualora venga stipulato a termine, potr&#224 essere prorogato o rinnovato senza limiti di tempo e senza le limitazioni inerenti alle ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, cos&#236 come non sar&#224 necessario il rispetto dell&#39intervallo minimo di tempo previsto per i contratti a termine in caso di riassunzione o di nuova assunzione.

Nel ricorrere a tale forma contrattuale, bisogna per&#242 ricordare, che vi sono dei divieti nella stipula degli stessi, per ci&#242 che concerne la sostituzione di lavoratori in sciopero, l&#39assunzione di lavoratori aventi le stesse mansioni di coloro che sono stati oggetto di licenziamenti collettivi all&#39interno di unit&#224 produttive nei sei mesi precedenti, e per la sostituzione di coloro che sono interessati dalla riduzione dell&#39orario di lavoro con diritto all&#39integrazione salariale.

Tale contratto, pu&#242 prevedere sia l&#39obbligo di rispondere alla chiamata, sia l&#39assenza di tale obbligo. Nel primo caso, il datore di lavoro &#232 obbligato a corrispondere al lavoratore un&#39indennit&#224 di reperibilit&#224 che non pu&#242 essere inferiore al 20&#37 della retribuzione globale di fatto, oltre ai ratei di mensilit&#224 aggiuntivi. In caso di rifiuto della chiamata da parte del lavoratore, il datore di lavoro potr&#224 risolvere il rapporto, fermo restando la restituzione da parte del lavoratore dell&#39indennit&#224 di disponibilit&#224 riferita al periodo successivo.

Sull&#39importo dell&#39indennit&#224, sono dovuti i contributi previdenziali, che vengono calcolati sull&#39ammontare effettivo dell&#39indennit&#224 corrisposta al lavoratore. Nel caso in cui, invece, non viene corrisposta alcuna indennit&#224 non sono, naturalmente, dovuti i contributi su tale importo.

Per tale tipologia contrattuale, quindi, il datore di lavoro &#232 obbligato cos&#236 come per la generalit&#224 dei contratti di lavoro a comunicare l&#39assunzione al Centro per l&#39Impiego almeno un giorno prima dell&#39inizio dell&#39attivit&#224 lavorativa, e a redigere il libro unico del lavoro.