TFR e previdenza complementare.- LE PRESTAZIONI DEI FONDI

TFR e previdenza complementare.- LE PRESTAZIONI DEI FONDI

Continuiamo ad affrontare, le novità in tema di Trattamento di Fine Rapporto e di previdenza complementare. In particolare, saranno esaminate le prestazioni dei fondi di previdenza.

I lavoratori, che hanno aderito ai fondi di previdenza integrativa, quando andranno in pensione, potranno chiedere al fondo una prestazione in forma di rendita, oppure in un?unica soluzione il capitale fino al 50% dell?importo maturato, e la restante parte sempre sotto forma di rendita.

Le prestazioni erogate dai fondi complementari, seguono le stesse regole della pensione pubblica, con l?ulteriore requisito di iscrizione al fondo da almeno 5 anni. Quindi l?età che da diritto alla pensione complementare è uguale a quella che da diritto alla pensione obbligatoria.

Inoltre, il lavoratore può chiedere delle anticipazioni, in alcune ipotesi previste dalla legge. Infatti, è possibile richiedere delle anticipazioni in caso di spese sanitarie per interventi e cure straordinarie per sé, per il coniuge, e per i figli; per l?acquisto della prima casa, (sempre per sé o per i figli); e per ?ulteriori motivi? (motivi che non devono essere specificati dal lavoratore, ma che danno diritto, dopo 8 anni di iscrizione al fondo, ad una anticipazione del 30% ). Nel caso, invece, di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, si può richiedere, in qualsiasi momento, al massimo il 75%. Nel caso di richiesta, giustificata dall?acquisto della prima casa, dopo 8 anni di iscrizione al fondo, il lavoratore potrà richiedere al massimo il 75%.

Aspetto interessante, e che forse avrebbe meritato una maggiore attenzione, è quello della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi. Le prestazioni pensionistiche complementari, erogate sotto forma di rendita, sono imponibili, a titolo di imposta (definitivo) con una aliquota del 15%. Tale percentuale viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno che eccede il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il lavoratore potrà richiedere la prestazione interamente sotto forma di capitale nel caso in cui la rendita prevista (per effetto della conversione di almeno il 70% del montante cumulato) sia inferiore al 70% dell?importo annuo dell?assegno sociale. Per l?anno 2007 tale importo è pari a ? 3.543,17, ne consegue che se la rendita è inferiore a tale ultimo importo, il lavoratore potrà richiedere la prestazione in capitale nella misura del 100%.

In deroga alle regole generali appena descritte, i lavoratori assunti prima del 29/04/1993 e che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, a questa data, potranno richiedere la liquidazione dell?intera prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale.