TFR e previdenza complementare. – LA SCELTA –

TFR e previdenza complementare. – LA SCELTA –

Continuiamo ad affrontare, le novità in tema di Trattamento di Fine Rapporto e di previdenza complementare, ed esaminiamo le alternative che i lavoratori, in funzione della data di iscrizione alla previdenza obbligatoria, possono scegliere.

I Lavoratori iscritti per la prima volta ad una forma di previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (sono tali quelli per i quali prima di tale data è stato versato almeno un contributo IVS) si possono verificare due ipotesi:
1. il lavoratore è già iscritto ad una forma di previdenza complementare alla quale versa una quota di TFR. Pertanto, potrà scegliere, entro sei mesi, di mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro, o di conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale è iscritto. Nel caso in cui il lavoratore non esprime alcuna volontà, il TFR maturando, con la regola del silenzio-assenso, viene interamente destinato al fondo al quale è iscritto.
2. al 31 dicembre 2006, il lavoratore non risulta iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare. In questo caso il lavoratore può scegliere, di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi o, qualora gli accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%. Nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, il TFR sarà conferito per intero al fondo pensione.

I Lavoratori iscritti per la prima volta ad una forma di previdenza obbligatoria dopo il 29 aprile 1993 e non iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 31 dicembre 2006. Potranno destinare l?intero TFR maturando ad un fondo pensione o mantenerlo interamente in azienda. Se entro il 30 giugno 2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione non esprimono alcuna scelta, scatta il silenzio-assenso ed il datore di lavoro provvede a trasferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Conseguenze diverse si avranno, a seconda delle dimensioni del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore decide, tramite scelta esplicita, di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. Infatti se il datore di lavoro occupa meno di 50 addetti, il TFR maturando rimane effettivamente in azienda; se al contrario il datore di lavoro occupa almeno 50 addetti, il TFR maturando viene versato, dal datore di lavoro, al Fondo di Tesoreria INPS.

È utile precisare che il TFR maturato fino alla data in cui viene espressa la volontà di destinare il TFR ad una forma di previdenza integrativa resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà quindi liquidato con le normali modalità al termine del rapporto di lavoro.