TFR e previdenza complementare. – GLI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO –

TFR e previdenza complementare. – GLI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO –

Come già visto in precedenza, nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, il TFR maturando sarà destinato alla previdenza complementare; vale quindi la regola del silenzio-assenso. Per evitare che il lavoratore non sia a conoscenza delle conseguenze di questo silenzio, è previsto che entro il 31 maggio 2007 i datori di lavoro debbano informare i lavoratori circa la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà destinato.

Questo adempimento può essere realizzato consegnando al lavoratore un documento che riepiloghi le possibili opzioni e le conseguenze che ne derivano.

Nel caso di lavoratori assunti dal 1 gennaio 2007, l?onere del datore di lavoro di informare il lavoratore deve essere adempiuto entro il giorno precedente l?assunzione. In pratica al momento dell?assunzione il datore di lavoro deve informare il lavoratore delle possibili scelte e delle loro conseguenze.

È anche possibile che il lavoratore da assumere abbia già, in precedenza, aderito ad una forma di previdenza complementare. È quindi, necessario, affinché il datore di lavoro possa trasferire il TFR maturando al fondo, che il lavoratore rilasci una dichiarazione scritta con queste informazioni.

Il datore di lavoro deve, inoltre, mettere a disposizione dei lavoratori la modulistica utile affinché questi ultimi possano effettuare la scelta e deve conservare tale modulistica.

Il TFR non destinato alla previdenza complementare, nelle aziende con più di 49 dipendenti, dovrà essere versato mensilmente all?INPS insieme agli altri contributi obbligatori.

In realtà non viene versato all?INPS il TFR maturando, ma una quota pari al TFR maturando. Questo, che non è un dettaglio trascurabile, ha delle conseguenze non indifferenti. Infatti, le aziende che verseranno questa quota pari al TFR maturando, saranno costrette, ricorrendone le circostanze, ad anticipare il TFR, per intero nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in parte in caso di anticipazioni richieste dal lavoratore, e successivamente compensarlo con i contributi da versare nel mese. In pratica al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare il TFR maturato al lavoratore e successivamente conguagliarlo con i contributi del mese.

Quanto appena detto ha delle conseguenze anche in tema di redazione dei bilanci sociali. Infatti, in bilancio dovranno essere esposti: tra i crediti, la quota pari al TFR versato all?INPS e tra i debiti, una somma analoga per il TFR dovuto ai dipendenti.