spese di rappresentanza

spese di rappresentanza

In data 15 gennaio 2009 &#232 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 19 novembre 2008 che modifica, con decorrenza 2008, la deducibilit&#224 delle spese di rappresentanza. Precedentemente, la spese di rappresentanza, di cui mancava una definizione, erano deducibili solo per un terzo.

Adesso, in realt&#224 dall&#39anno d&#39imposta 2008, la deducibilit&#224 delle spese di rappresentanza &#232 integrale. L&#39unica limitazione &#232 costituita da un &#34tetto&#34 che ogni azienda, in funzione del proprio volume di ricavi, deve rispettare.

Le spese di rappresentanza sono erogazioni gratuite effettuate con finalit&#224 promozionali o di pubbliche relazioni il cui sostenimento tende a generare, anche potenzialmente, benefici per l&#39impresa, ovvero risulta conforme a pratiche commerciali del settore.

Possono essere considerate spese di rappresentanza tutti quegli eventi di intrattenimento organizzati per ricorrenze, inaugurazioni di sedi, o altre circostanze in cui vengono presentati i prodotti aziendali. Sono di rappresentanza anche le spese per i viaggi offerti a clienti, purch&#232 la vacanza sia accompagnata da concrete attivit&#224 promozionali svolte dall&#39impresa. Rientrano tra le spese in esame tutte quelle sostenute per beni e servizi distribuiti gratuitamente, comprese le spese per congressi, fiere, e simili.

Il limite di deducibilit&#224 &#232 costituito da una percentuale in funzione dei ricavi. Per le aziende con ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro il limite di deducibilit&#224 &#232 pari a 1,3&#37, cio&#232 euro 130.000. La quota eccedente &#232 interamente indeducibile. Con un volume di ricavi compreso tra 10 e 50 milioni di euro la percentuale &#232 pari a 0,5&#37 e nel caso di ricavi superiori a euro 50 milioni la percentuale di deducibilit&#224 &#232, al massimo, pari allo 0,1&#37 rispetto al volume dei ricavi.

Tale nuovi limiti agevolano le imprese di minori dimensioni, in quanto una azienda con un volume di ricavi di molto inferiore a euro 10 milioni potr&#224 dedurre costi per spese di rappresentanza pari a euro 130.000.

Diverso trattamento avranno, invece, le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di manifestazioni in cui non viene svolta alcuna attivit&#224 promozionale, come, per esempio, manifestazioni in cui l&#39azienda festeggia il compleanno del Presidente.

Si segnala che, per le spese di rappresentanza, anche se interamente deducibili in quanto entro il limite previsto dal Decreto Ministeriale, l&#39IVA sar&#224 interamente indetraibile anche in deroga alle regole previste per le spese di ristoranti e alberghi introdotte con decorrenza 1 settembre 2008.

Infine, per quanto attiene gli omaggi aziendali, il cui costo unitario &#232 inferiore ad euro 50,00 si deducono interamente e non devono essere considerati nei limiti di cui sopra. In tali casi, solo per gli omaggi il cui costo unitario &#232 inferiore ad euro 25,82, l&#39IVA su tali acquisti &#232 interamente detraibile. Invece, se il costo unitario &#232 superiore ad euro 50,00 tale spesa viene cumulata con le altre spese di rappresentanza e potr&#224 essere interamente deducibile solo nei limiti di cui sopra.

Angelo Pisciotta

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