In data 15 gennaio 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 19 novembre 2008 che modifica, con decorrenza 2008, la deducibilità delle spese di rappresentanza. Precedentemente, la spese di rappresentanza, di cui mancava una definizione, erano deducibili solo per un terzo.
Adesso, in realtà dall'anno d'imposta 2008, la deducibilità delle spese di rappresentanza è integrale. L'unica limitazione è costituita da un "tetto" che ogni azienda, in funzione del proprio volume di ricavi, deve rispettare.
Le spese di rappresentanza sono erogazioni gratuite effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni il cui sostenimento tende a generare, anche potenzialmente, benefici per l'impresa, ovvero risulta conforme a pratiche commerciali del settore.
Possono essere considerate spese di rappresentanza tutti quegli eventi di intrattenimento organizzati per ricorrenze, inaugurazioni di sedi, o altre circostanze in cui vengono presentati i prodotti aziendali. Sono di rappresentanza anche le spese per i viaggi offerti a clienti, purchè la vacanza sia accompagnata da concrete attività promozionali svolte dall'impresa. Rientrano tra le spese in esame tutte quelle sostenute per beni e servizi distribuiti gratuitamente, comprese le spese per congressi, fiere, e simili.
Il limite di deducibilità è costituito da una percentuale in funzione dei ricavi. Per le aziende con ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro il limite di deducibilità è pari a 1,3%, cioè euro 130.000. La quota eccedente è interamente indeducibile. Con un volume di ricavi compreso tra 10 e 50 milioni di euro la percentuale è pari a 0,5% e nel caso di ricavi superiori a euro 50 milioni la percentuale di deducibilità è, al massimo, pari allo 0,1% rispetto al volume dei ricavi.
Tale nuovi limiti agevolano le imprese di minori dimensioni, in quanto una azienda con un volume di ricavi di molto inferiore a euro 10 milioni potrà dedurre costi per spese di rappresentanza pari a euro 130.000.
Diverso trattamento avranno, invece, le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di manifestazioni in cui non viene svolta alcuna attività promozionale, come, per esempio, manifestazioni in cui l'azienda festeggia il compleanno del Presidente.
Si segnala che, per le spese di rappresentanza, anche se interamente deducibili in quanto entro il limite previsto dal Decreto Ministeriale, l'IVA sarà interamente indetraibile anche in deroga alle regole previste per le spese di ristoranti e alberghi introdotte con decorrenza 1 settembre 2008.
Infine, per quanto attiene gli omaggi aziendali, il cui costo unitario è inferiore ad euro 50,00 si deducono interamente e non devono essere considerati nei limiti di cui sopra. In tali casi, solo per gli omaggi il cui costo unitario è inferiore ad euro 25,82, l'IVA su tali acquisti è interamente detraibile. Invece, se il costo unitario è superiore ad euro 50,00 tale spesa viene cumulata con le altre spese di rappresentanza e potrà essere interamente deducibile solo nei limiti di cui sopra.
Nel rispetto della normativa sulla privacy informiamo che questo messaggio viene inviato in quanto utilizzatore dei servizi dello Studio Pisciotta e della Consulting Firm srl. Per prendere visione della nostra politica sulla privacy consulta la seguente pagina web: http://www.studiopisciotta.com/privacy.jsp.
Per contattarci o per informazioni sui nostri servizi accedi al link: http://www.studiopisciotta.com/contattaci.jsp. Se non desideri più ricevere la Newsletter invia una e-mail con l"indirizzo da rimuovere a: studiopisciotta@studiopisciotta.com