sospensione per addetti irregolari o violazioni sulla sicurezza

sospensione per addetti irregolari o violazioni sulla sicurezza

Con la circolare n. 33 del 10 novembre 2009 il Ministero del Lavoro ha apportato delle importanti modifiche circa la disciplina del provvedimento di sospensione dell&#39attivit&#224 imprenditoriale a seguito di lavoratori irregolari o violazioni sulla sicurezza.

La circolare ha l&#39obiettivo, visto il potere discrezionale di sospensione, di uniformare l&#39applicazione del provvedimento nel territorio dello Stato.

Il provvedimento di sospensione non &#232 obbligatorio, ma ha natura discrezionale. Ci&#242 significa che il provvedimento viene adottato tutte le volte in cui si verificano determinate situazioni, eccetto particolari casi in cui il Ministero ritiene pi&#249 opportuno non adottare tale provvedimento.

I casi in cui il Ministero ritiene che il provvedimento di sospensione non debba essere adottato, riguardano tutte quelle ipotesi in cui si possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonch&#232 il caso in cui il lavoratore in nero sia l&#39unico dipendente dell&#39impresa.

Con riferimento a questo ultimo caso, il Ministero precisa che per lavoratore in nero s&#39intendono tutti quei lavoratori per i quali sia stata omessa la comunicazione obbligatoria al centro per l&#39impiego, indipendentemente dalla tipologia contrattuale stipulata.

In caso di lavoro irregolare il lavoratore deve essere allontanato dall&#39impresa. Pertanto, la sospensione decorrer&#224 dal giorno lavorativo successivo oppure dal momento della cessazione dell&#39attivit&#224 lavorativa qualora sussistano situazioni gravi di pericolo, viceversa l&#39attivit&#224 in corso non potr&#224 essere interrotta.

Contro il provvedimento di sospensione, &#232 possibile presentare alla Direzione Regionale del Lavoro il ricorso entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, purch&#232 i motivi siano di merito o di legittimit&#224.

Entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, la Direzione Regionale del Lavoro formuler&#224 una risposta. Decorso infruttuosamente questo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Manuela Gigliotti e Angelo Pisciotta