Con la circolare n. 33 del 10 novembre 2009 il Ministero del Lavoro ha apportato delle importanti modifiche circa la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale a seguito di lavoratori irregolari o violazioni sulla sicurezza.
La circolare ha l'obiettivo, visto il potere discrezionale di sospensione, di uniformare l'applicazione del provvedimento nel territorio dello Stato.
Il provvedimento di sospensione non è obbligatorio, ma ha natura discrezionale. Ciò significa che il provvedimento viene adottato tutte le volte in cui si verificano determinate situazioni, eccetto particolari casi in cui il Ministero ritiene più opportuno non adottare tale provvedimento.
I casi in cui il Ministero ritiene che il provvedimento di sospensione non debba essere adottato, riguardano tutte quelle ipotesi in cui si possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè il caso in cui il lavoratore in nero sia l'unico dipendente dell'impresa.
Con riferimento a questo ultimo caso, il Ministero precisa che per lavoratore in nero s'intendono tutti quei lavoratori per i quali sia stata omessa la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego, indipendentemente dalla tipologia contrattuale stipulata.
In caso di lavoro irregolare il lavoratore deve essere allontanato dall'impresa. Pertanto, la sospensione decorrerà dal giorno lavorativo successivo oppure dal momento della cessazione dell'attività lavorativa qualora sussistano situazioni gravi di pericolo, viceversa l'attività in corso non potrà essere interrotta.
Contro il provvedimento di sospensione, è possibile presentare alla Direzione Regionale del Lavoro il ricorso entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, purchè i motivi siano di merito o di legittimità.
Entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, la Direzione Regionale del Lavoro formulerà una risposta. Decorso infruttuosamente questo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.