L'istituto dell'autotutela, disciplinato dalla legge n.656 del 30\ 11 \ 1994 e dal D.M. n.37 del 11 \ 02 \ 1997, consiste nel potere dell'amministrazione finanziaria di annullare o revocare, autonomamente o su richiesta del contribuente, precedenti atti senza ricorrere alla decisione del giudice, quando la stessa amministrazione verifica di aver commesso un errore che danneggia illegittimamente il cittadino.
Gli atti sui quali gli uffici possono esercitare il potere di autotutela sono gli atti accertativi, quelli esecutivi, i dinieghi o i mancati rimborsi contro i quali sarebbe stato ammissibile il ricorso del contribuente alla commissione tributaria.
Un importante principio è stato introdotto dalla Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n.698 del 19 gennaio 2010, che ha condannato l'amministrazione finanziaria, che si era resa colpevole del mancato annullamento in autotutela di un atto impositivo illegittimo, a risarcire il cittadino delle spese affrontate per proporre ricorso davanti la commissione tributaria.
La vicenda trae origine dalla condanna dell'Agenzia delle Entrate, dichiarata dal giudice di pace inizialmente e con sentenza definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione, a risarcire il contribuente che, avendo ricevuto un accertamento illegittimo e sicuro di non dovere al fisco le maggiori imposte, aveva presentato istanza di annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela. Ma l'Agenzia delle Entrate per negligenza non aveva provveduto all'annullamento dell'atto.
Secondo la Suprema Corte, nel caso in cui l'amministrazione non interviene tempestivamente ad annullare un atto illegittimo attraverso l'autotutela, deve risarcire il contribuente costretto ad affrontare le spese legali e d'altro genere per proporre ricorso per fare annullare l'atto.
Il principio espresso dalla Cassazione costituisce un importante mezzo di tutela per il contribuente nei casi in cui, nonostante l'evidenza dell'errore commesso dall'amministrazione finanziaria, viene negata la richiesta di annullamento in autotutela.