Nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto una misura volta a tutelare l'equilibrio finanziario di quei soggetti IVA con un limitato volume d'affari, in presenza di operazioni in cui l'incasso del corrispettivo fatturato non è immediato.
Spesso succede che il corrispettivo sia incassato in un momento successivo a quello di emissione della fattura, e pertanto i soggetti che cedono i beni o prestano i servizi devono versare l'IVA che in realtà non hanno ancora incassato dai propri clienti. In qualche caso, dovendo ricorrere all'indebitamento e ad utilizzare risorse proprie. Al fine di superare tale discrasia temporale tra il momento del versamento e quello dell'incasso dell'imposta, il decreto in commento permette a determinati soggetti IVA di differire il versamento dell'imposta al momento del suo incasso.
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile, con efficacia 28 aprile, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 marzo emanato in attuazione dell'articolo 7 del D.L. 185 / 2008 che introduce nel nostro ordinamento il regime IVA per cassa. Inizialmente tale misura era prevista per il triennio 2009-2011 ma in fase di conversione del decreto il sistema di liquidazione IVA per cassa è stato inserito a regime.
L'agevolazione in commento è destinata ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 200mila euro. Tale limite deve essere mantenuto anche per l'anno in corso. I contribuenti che iniziano la propria attività potranno avvalersi di tale possibilità se, nell'anno di inizio, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200mila euro. Il limite deve essere mantenuto durante tutto il periodo di fruizione.
Per poter rinviare il versamento dell'IVA è sufficiente inserire in fattura una dicitura come questa: "Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex articolo 7 del D.L. 185 / 2008 ". In mancanza di tale riferimento l'operazione è soggetta ad IVA ad esigibilità immediata. I contribuenti possono decidere di differire il versamento dell'IVA solo per alcune operazioni e fatturare con IVA ad esigibilità immediata le altre.
Per simmetria, il cliente/committente che riceve una fattura con IVA ad esigibilità differita potrà detrarre l'IVA solo dal momento in cui pagherà il corrispettivo. Bisognerà, quindi, fare attenzione alle fatture ricevute che, se recano il richiamo all'IVA per cassa, potranno dare diritto alla detrazione IVA solo dal momento del pagamento. Nel caso di pagamenti parziali, rispettivamente, il diritto alla detrazione e l'obbligo di versamento dell'IVA saranno in proporzione.
La possibilità di versare l'IVA per cassa non è ammessa per le operazioni rese in favore di soggetti privati che non agiscono nell'esercizio di una attività d'impresa o di lavoro autonomo in quanto questi ultimi non hanno diritto alla detrazione IVA. Il divieto di versare l'IVA per cassa vale anche nel caso di operazioni in regime di inversione contabile (reverse charge). Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione in commento i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA.
Indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, l'IVA sarà comunque dovuta entro un anno dalla data di emissione della fattura salvo che il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Sarà importante per una corretta gestione del versamento dell'IVA dovuta che sia data evidenza, anche per quei soggetti in contabilità semplificata, oltre che delle fatture emesse e delle fatture ricevute anche dei pagamenti e degli incassi di quelle fatture in cui il versamento dell'IVA viene differito.
Nel rispetto della normativa sulla privacy informiamo che questo messaggio viene inviato in quanto utilizzatore dei servizi dello Studio Pisciotta e della Consulting Firm srl. Per prendere visione della nostra politica sulla privacy consulta la seguente pagina web: http://www.studiopisciotta.com/privacy.jsp.
Per contattarci o per informazioni sui nostri servizi accedi al link: http://www.studiopisciotta.com/contattaci.jsp. Se non desideri più ricevere la Newsletter invia una e-mail con l"indirizzo da rimuovere a: studiopisciotta@studiopisciotta.com