regime IVA per cassa

regime IVA per cassa

Nell&#39attuale contesto di crisi economica e finanziaria, il Ministero dell&#39Economia e delle Finanze ha introdotto una misura volta a tutelare l&#39equilibrio finanziario di quei soggetti IVA con un limitato volume d&#39affari, in presenza di operazioni in cui l&#39incasso del corrispettivo fatturato non &#232 immediato.

Spesso succede che il corrispettivo sia incassato in un momento successivo a quello di emissione della fattura, e pertanto i soggetti che cedono i beni o prestano i servizi devono versare l&#39IVA che in realt&#224 non hanno ancora incassato dai propri clienti. In qualche caso, dovendo ricorrere all&#39indebitamento e ad utilizzare risorse proprie. Al fine di superare tale discrasia temporale tra il momento del versamento e quello dell&#39incasso dell&#39imposta, il decreto in commento permette a determinati soggetti IVA di differire il versamento dell&#39imposta al momento del suo incasso.

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile, con efficacia 28 aprile, &#232 stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 marzo emanato in attuazione dell&#39articolo 7 del D.L. 185 &#47 2008 che introduce nel nostro ordinamento il regime IVA per cassa. Inizialmente tale misura era prevista per il triennio 2009-2011 ma in fase di conversione del decreto il sistema di liquidazione IVA per cassa &#232 stato inserito a regime.

L&#39agevolazione in commento &#232 destinata ai contribuenti che nell&#39anno solare precedente hanno realizzato un volume d&#39affari non superiore a 200mila euro. Tale limite deve essere mantenuto anche per l&#39anno in corso. I contribuenti che iniziano la propria attivit&#224 potranno avvalersi di tale possibilit&#224 se, nell&#39anno di inizio, prevedano di realizzare un volume d&#39affari non superiore a 200mila euro. Il limite deve essere mantenuto durante tutto il periodo di fruizione.

Per poter rinviare il versamento dell&#39IVA &#232 sufficiente inserire in fattura una dicitura come questa: &#34Operazione con IVA ad esigibilit&#224 differita, ex articolo 7 del D.L. 185 &#47 2008 &#34. In mancanza di tale riferimento l&#39operazione &#232 soggetta ad IVA ad esigibilit&#224 immediata. I contribuenti possono decidere di differire il versamento dell&#39IVA solo per alcune operazioni e fatturare con IVA ad esigibilit&#224 immediata le altre.

Per simmetria, il cliente&#47committente che riceve una fattura con IVA ad esigibilit&#224 differita potr&#224 detrarre l&#39IVA solo dal momento in cui pagher&#224 il corrispettivo. Bisogner&#224, quindi, fare attenzione alle fatture ricevute che, se recano il richiamo all&#39IVA per cassa, potranno dare diritto alla detrazione IVA solo dal momento del pagamento. Nel caso di pagamenti parziali, rispettivamente, il diritto alla detrazione e l&#39obbligo di versamento dell&#39IVA saranno in proporzione.

La possibilit&#224 di versare l&#39IVA per cassa non &#232 ammessa per le operazioni rese in favore di soggetti privati che non agiscono nell&#39esercizio di una attivit&#224 d&#39impresa o di lavoro autonomo in quanto questi ultimi non hanno diritto alla detrazione IVA. Il divieto di versare l&#39IVA per cassa vale anche nel caso di operazioni in regime di inversione contabile &#40reverse charge&#41. Sono, inoltre, esclusi dall&#39agevolazione in commento i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA.

Indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, l&#39IVA sar&#224 comunque dovuta entro un anno dalla data di emissione della fattura salvo che il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Sar&#224 importante per una corretta gestione del versamento dell&#39IVA dovuta che sia data evidenza, anche per quei soggetti in contabilit&#224 semplificata, oltre che delle fatture emesse e delle fatture ricevute anche dei pagamenti e degli incassi di quelle fatture in cui il versamento dell&#39IVA viene differito.

Angelo Pisciotta

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