In ambito IVA, in via generale, l’obbligo di versare l’imposta a carico del cedente il bene o del prestatore del servizio sorge con il verificarsi del momento impositivo cioè dell’effettuazione dell’operazione. In particolare, il momento impositivo nasce a seguito della cessione di beni o della prestazione di servizi, salvo la fatturazione anticipata o il pagamento del corrispettivo che comporta egualmente la nascita dell’obbligazione tributaria.
A seguito del verificarsi del momento impositivo si realizzano le condizioni per l’esigibilità dell’imposta. L’esigibilità può essere definita come il momento a decorrere dal quale il contribuente IVA è potenziale debitore del tributo. Potenziale perché il versamento deve essere diminuito dell’IVA a credito assolta con gli acquisti.
Di norma il momento impositivo e l’esigibilità coincidono, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. In questi casi, l’esigibilità è differita rispetto all’effettuazione dell’operazione, vale a dire che il tributo è esigibile per cassa, cioè all’atto del pagamento del corrispettivo e, per simmetria, anche il diritto alla detrazione è subordinato al momento del pagamento. L’esigibilità differita viene solitamente applicata alla cessione di beni e prestazioni di servizi in favore dello Stato, Regioni, Comuni, Università, ecc che, solitamente, pagano con notevole ritardo.
La novità riguarda la possibilità di versare l’IVA per cassa anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprenditori e di lavoratori autonomi. La misura, inserita nell’ambito delle iniziative anti crisi del Governo, è subordinata ad alcune condizioni.
La prima di tali condizioni è l’autorizzazione dell’Unione Europea, anche se da alcune indiscrezioni la Commissione Europea potrebbe ritenere non necessaria alcuna autorizzazione visto che si tratta di una misura temporanea e in favore esclusivamente di alcune categorie di contribuenti con volume d’affari al di sotto di un certo limite. La misura è limitata agli anni 2009, 2010 e 2011.
Il beneficio si applicherà esclusivamente ai soggetti che determinano l’IVA in modo ordinario e con un volume d’affari al di sotto della soglia stabilita con un successivo Decreto Ministeriale. Sono, inoltre, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori privati. I soggetti ammessi devono determinare l’IVA in maniera ordinaria. Questo non significa che devono tenere una contabilità ordinaria, ma soltanto che dal beneficio sono escluse le attività che determinano l’IVA secondo un regime speciale come per gli oggetti d’arte, le agenzie di viaggio, ecc.
Il differimento del versamento dell’IVA non può superare un anno dall’effettuazione dell’operazione. Ultima ma, forse, quella che si ritiene sia immediatamente applicabile prevede che la fattura deve indicare che si tratta di operazione con IVA ad esigibilità differita ex articolo 7 D.L. 185/ 2008; in mancanza di tale annotazione l’operazione è considerata ad esigibilità immediata e il pagamento dell’IVA non può essere differito.
La possibilità di posticipare il versamento dell’IVA per le operazioni per le quali il corrispettivo non è ancora stato incassato decorre da ieri, 1 gennaio 2009. Ad oggi il Decreto Ministeriale non risulta pubblicato. Si auspica che il Decreto di prossima pubblicazione contenga qualche previsione esplicita per le fatture emesse dal 1 gennaio 2009 alla data di pubblicazione del Decreto. Infatti, non avendo informazioni circa il limite del volume d’affari dei soggetti che possono accedere a tale agevolazione la misura risulta di fatto non applicabile.
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