Con l'emanazione del nuovo disposto previsto dal Dlgs 106 / 2009, Testo Unico sulla sicurezza, sono state apportate delle modifiche in materia di visite mediche pre-assuntive.
Prima dell'emanazione del Dlgs 106 / 2009, le visite mediche venivano espletate dopo l'assunzione del lavoratore, generando delle problematiche qualora la visita medica del lavoratore (ormai assunto) avesse accertato l'inidoneità fisica dello stesso all'espletamento delle mansioni attribuitegli.
In questo caso il datore di lavoro per garantire il posto al lavoratore, poteva adibirlo ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, garantendogli però il diritto alla stessa retribuzione che percepiva nello svolgimento della precedente mansione, o in ultima ipotesi poteva ricorrere al licenziamento, qualora non avesse potuto impiegarlo in altro modo.
La novità normativa rende invece possibili le visite mediche pre-assuntive, su scelta del datore di lavoro, poste in essere da medici competenti o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. In seguito all'acquisizione del parere del medico competente, il datore di lavoro potrà decidere se assumere il lavoratore o meno.
Nel caso in cui, a seguito di visita medica periodica, il lavoratore sia non più idoneo, a svolgere la mansione precedentemente assolta, la normativa antecedente prevedeva che il lavoratore mantenesse la retribuzione corrispondente alla qualifica originaria.
La normativa nella versione attuale, entrata in vigore il 20 agosto 2009, sostiene invece che, il datore di lavoro deve garantire il mantenimento del "trattamento" della mansione originaria. A parere di chi scrive, il mantenimento del "trattamento" della mansione originaria corrisponde ad un concetto più ampio, rispetto al mantenimento della retribuzione, ed include tutti i diritti precedentemente vantati. Ma tale dicitura rischia di aumentare il contenzioso in tutti quei casi in cui il datore di lavoro utilizzerà tale formula poco precisa per comprimere i diritti dei lavoratori.
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