Nuovo regime contabile per i contribuenti minimi

Nuovo regime contabile per i contribuenti minimi

I contribuenti persone fisiche con volume d’affari inferiore a 30.000,00 euro potranno, dall’anno 2008, optare per un regime fiscale “minimo”.

La novità riguarda le persone fisiche, sono quindi escluse le società, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi in misura inferiore ad euro 30.000,00 e che non hanno effettuato cessioni all’esportazione, che non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori e che non hanno erogato utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il nuovo regime prevede, in sostituzione di IVA, IRPEF, IRAP, e addizionali regionali e comunali, il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento del reddito. Il reddito si determina, sia per le imprese, sia per i lavoratori autonomi, secondo il criterio di cassa. Il reddito viene determinato come differenza tra i ricavi effettivamente percepiti e i costi, inerenti e documentati, effettivamente sostenuti. Questa per le imprese rappresenta una ulteriore semplificazione.

Per quanto attiene i beni strumentali bisogna precisare che il costo non viene ammortizzato, ma viene dedotto interamente nell’anno in cui viene sostenuto. Inoltre, uno dei requisisti per poter accedere al nuovo regime è che il valore dei beni strumentali, nel triennio in cui si opta per tale regime, sia inferiore a euro 15.000,00.

Per quanto attiene alle formalità, il contribuente dovrà emettere le fatture senza addebitare l’iva e indicando “operazione rientrante nell’articolo 1, comma 100 della Finanziaria 2008”. A tale proposito, visto che l’opzione per il nuovo regime non prevede alcuna formalità, ma l’adesione si determina per fatti concludenti, l’applicazione dell’iva anche in una sola fattura emessa nell’anno 2008 esclude la possibilità di applicare tale regime per tutto l’anno in corso.

I lavoratori autonomi, che emetteranno fattura a soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, continueranno a subire la ritenuta d’acconto pari al 20 per cento. Tale ritenuta subita sarà portata in diminuzione dell’imposta sostitutiva dovuta. La ritenuta d’acconto non si applicherà a quei soggetti che esercitano una attività d’impresa.

In caso di superamento del limite di ricavi previsto per poter accedere a questo regime, o nel caso in cui il contribuente ponga in essere una di quelle condizioni di esclusione sopra evidenziate, decadrà dal regime dei minimi dall’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di esclusione.

Tale regime, oltre a prevedere una tassazione, che almeno nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere più mite, ha l’obiettivo dichiarato di evitare alcuni adempimenti contabili, come la registrazione delle fatture nei registri iva, e quindi di semplificare gli adempimenti di quei contribuenti minori. In realtà, a parere di chi scrive, anche in questo nuovo regime contabile supersemplifcato non si potrà prescindere dall’assistenza di un professionista.

Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull’argomento, e colgo l’occasione per porgerVi i miei più distinti saluti.

Angelo Pisciotta

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