Nuovi criteri di deducibilità per Auto Aziendali e Professionali

Nuovi criteri di deducibilità per Auto Aziendali e Professionali

L’art 15-bis del D.L. 81/2007 (Decreto Extragettito) ha apportato una nuova modifica al testo dell’art. 164 del D.P.R. 917/1986 e ai criteri di deducibilità ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap per ciò che riguarda i costi di auto aziendali e professionali. Le novità riguardano sia l’anno 2006 che l’anno 2007.

Prima di esaminare le ultime novità, rispolveriamo quanto già in precedenza affrontato. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, dal 14/09/2006 l’IVA versata per l’acquisto e manutenzione di autovetture utilizzate nell’esercizio di attività di impresa o professionale era detraibile al 50% e questa nuova misura dispiegava i propri effetti con decorrenza dall’anno 2003; per poter recuperare l’IVA non detratta nel periodo 01/01/2003-13/09/2006, bisognerà presentare apposita istanza entro il 20/09/2007.

L’Italia ha chiesto ed ottenuto dall’Unione Europea di applicare una misura ridotta di detraibilità dell’IVA, e a seguito di tale richiesta, dal 27/06/2007 è in vigore la nuova misura del 40% come tetto massimo per la detraibilità dell’IVA relativa alle auto aziendali o professionali. Per gli agenti e i rappresentanti di commercio rimane tutto invariato come previsto dalla precedente normativa. Quindi l’iva sulle auto, per questi ultimi soggetti, è detraibile all’80%.

Per quanto concerne i costi, sempre grazie al D.L.81/2007, per l’anno d’imposta 2006, la percentuale di deducibilità dei costi di acquisto e delle spese di manutenzione viene portata:
– per le attività d?impresa da 0 al 20%,
– per i lavoratori autonomi, esercenti arti e professioni, dal 25% al 30%;
– per gli agenti e rappresentanti di commercio resta invariata al 80%.

Sarà possibile recuperare le maggiori imposte già versate, in occasione della corresponsione del secondo o unico acconto d’imposta relativo al 2007, il cui versamento ha come scadenza il 30/11/2007.

Le nuove percentuali di deducibilità introdotte dal D.L. 81/2007 non hanno comunque influito sull’ammontare massimo di costo deducibile che resta pari a euro 18.075,99 in caso di acquisto di un auto.

Questa volta l’effetto retroattivo di una norma tributaria, che è di per se contrario allo Statuto del Contribuente, è a vantaggio dei contribuenti e non a vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria. Speriamo che sia questa la strada che l’Amministrazione Finanziaria vuole percorrere.