La legge 69 / 2009 ha apportato delle modifiche al codice di procedura civile che trovano applicazione anche per il contenzioso tributario.
Le novità si applicano a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009. Per inizio del processo deve intendersi la data di notifica del ricorso di primo grado.
Il termine lungo di un anno per impugnare una sentenza che non è stata notificata è stato ridotto a sei mesi. Sempre in tema di scadenze si segnala anche l'estensione, ai processi pendenti al 1° marzo 2009, delle disciplina contenuta nell'art.155 del codice di procedura civile che proroga al primo giorno non festivo i termini che scadono non solo di domenica, ma anche di sabato, per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza.
Tra le disposizioni generali del processo civile è stata introdotta una norma sulla rimessione in termini, che vale per i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009. Quindi, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Resta da capire se tale norma si possa applicare anche al processo tributario. Il senso della modifica è di consentire una difesa effettiva, per cui non dovrebbe sussistere alcun ostacolo per la rimessione in termini anche per ogni atto del processo tributario, ivi comprese la proposizione del ricorso introduttivo e le impugnazioni.
Anche per i ricorsi tributari in Cassazione vi sono novità se proposti contro sentenze pubblicate dopo il 4 luglio. La riforma prevede una nuova Sezione, che ha il compito di dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso per motivi formali ovvero perchè, alla luce degli orientamenti precedenti della Cassazione, il ricorso risulta manifestamente infondato. Ne conseguirà di evitare di impugnare sentenze che si sono adeguate agli orientamenti della Cassazione.
Le novità del rito civile in tema di spese, introdotte per ridurre liti inutili, trovano applicazione anche ai processi tributari. Il principio fondamentale è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese del giudizio. La compensazione si giustifica se vi è soccombenza reciproca o se vi sono dei fatti che giustificano una deroga al principio fondamentale. Nei processi tributari, in passato, è stato fatto un largo uso della compensazione e proprio per evitare questa pratica diffusa, il legislatore ha eliminato il riferimento ai "giusti motivi" e ha indicato "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione delle spese.