novit&#224 in tema di contenzioso tributario

novit&#224 in tema di contenzioso tributario

La legge 69 &#47 2009 ha apportato delle modifiche al codice di procedura civile che trovano applicazione anche per il contenzioso tributario.

Le novit&#224 si applicano a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009. Per inizio del processo deve intendersi la data di notifica del ricorso di primo grado.

Il termine lungo di un anno per impugnare una sentenza che non &#232 stata notificata &#232 stato ridotto a sei mesi. Sempre in tema di scadenze si segnala anche l&#39estensione, ai processi pendenti al 1° marzo 2009, delle disciplina contenuta nell&#39art.155 del codice di procedura civile che proroga al primo giorno non festivo i termini che scadono non solo di domenica, ma anche di sabato, per il compimento di atti processuali svolti fuori dall&#39udienza.

Tra le disposizioni generali del processo civile &#232 stata introdotta una norma sulla rimessione in termini, che vale per i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009. Quindi, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili pu&#242 chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Resta da capire se tale norma si possa applicare anche al processo tributario. Il senso della modifica &#232 di consentire una difesa effettiva, per cui non dovrebbe sussistere alcun ostacolo per la rimessione in termini anche per ogni atto del processo tributario, ivi comprese la proposizione del ricorso introduttivo e le impugnazioni.

Anche per i ricorsi tributari in Cassazione vi sono novit&#224 se proposti contro sentenze pubblicate dopo il 4 luglio. La riforma prevede una nuova Sezione, che ha il compito di dichiarare subito l&#39inammissibilit&#224 del ricorso per motivi formali ovvero perch&#232, alla luce degli orientamenti precedenti della Cassazione, il ricorso risulta manifestamente infondato. Ne conseguir&#224 di evitare di impugnare sentenze che si sono adeguate agli orientamenti della Cassazione.

Le novit&#224 del rito civile in tema di spese, introdotte per ridurre liti inutili, trovano applicazione anche ai processi tributari. Il principio fondamentale &#232 che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese del giudizio. La compensazione si giustifica se vi &#232 soccombenza reciproca o se vi sono dei fatti che giustificano una deroga al principio fondamentale. Nei processi tributari, in passato, &#232 stato fatto un largo uso della compensazione e proprio per evitare questa pratica diffusa, il legislatore ha eliminato il riferimento ai &#34giusti motivi&#34 e ha indicato &#34gravi ed eccezionali ragioni&#34 che giustificano la compensazione delle spese.

Angelo Pisciotta