La legge introduce l’obbligo di consegnare le dimissioni su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego. I moduli, che avranno validità di quindici giorni dalla data di emissione, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.
I moduli, utili per comunicare le dimissioni, saranno resi disponibili entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione. I moduli saranno resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché, previa autorizzazione, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai patronati.
La disposizione si applica non solo ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche a tutti gli altri contratti di lavoro, siano essi a tempo determinato o parziale, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione, soltanto nell’ipotesi in cui l’associato presti attività lavorativa, e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Le dimissioni in assenza dei requisiti e delle forme previste, verranno considerate nulle.
Obiettivo del provvedimento è quello di eliminare la prassi, frequentemente utilizzata dai datori di lavoro, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell’assunzione e dimostrare la certezza “cronologica” della volontà del lavoratore di dimettersi.