Molte novità sono state introdotte dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha recepito la direttiva dell'unione europea n.43 del 2006 sulla revisione legale dei conti. Il provvedimento punta ad assicurare controlli contabili più rigorosi sia nelle società quotate che nelle realtà di minore importanza.
La prima novità riguarda l'organo che propone la nomina del revisore contabile per le società non quotate. Spetterà sempre all'assemblea dei soci il conferimento dell'incarico, ma su proposta motivata dall'organo di controllo interno (collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza in caso di governance dualistica). Di fatto la responsabilità sulla scelta del revisore contabile non cadrà più sul consiglio di amministrazione, ma sarà il collegio sindacale (analogamente come accade nelle società quotate).
Tra le varie modifiche introdotte troviamo la nomina del collegio sindacale nelle Srl, non solo quando il capitale sociale supera i 120.000 euro, oppure quando per due esercizi consecutivi la società ha superato le soglie che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, come finora previsto, ma anche nel caso in cui la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti.
Il provvedimento apporta delle modifiche al percorso formativo per i revisori contabili, lasciando al Ministero dell'Economia, con l'emanazione di un successivo regolamento, il compito di rendere equipollente l'esame di abilitazione dei dottori commercialisti all'esame di idoneità che conclude il tirocinio triennale degli aspiranti iscritti al registro dei revisori.
I revisori dovranno svolgere specifici programmi per l'aggiornamento professionale continuo e devono astenersi dall'attività quando sussistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere rispettando sempre i requisiti di obiettività e indipendenza. Sono, inoltre, soggetti al controllo di qualità sull'operato, da parte del Ministero dell'economia, almeno ogni sei anni, mentre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico, le verifiche sulla loro attività, tenute dalla Consob, avranno cadenza triennale.
Finora era possibile solo la revoca dell'incarico di revisore, mentre con il nuovo decreto sono state disciplinate le ipotesi di dimissioni e di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno, nei modi che saranno stabiliti in un successivo decreto. Infine sono state confermate le durate dell'incarico per la revisione delle società: nove anni per le società quotate, mentre l'incarico resta triennale per le Srl.