maggiori poteri ai Collegi Sindacali

maggiori poteri ai Collegi Sindacali

Molte novit&#224 sono state introdotte dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha recepito la direttiva dell&#39unione europea n.43 del 2006 sulla revisione legale dei conti. Il provvedimento punta ad assicurare controlli contabili pi&#249 rigorosi sia nelle societ&#224 quotate che nelle realt&#224 di minore importanza.

La prima novit&#224 riguarda l&#39organo che propone la nomina del revisore contabile per le societ&#224 non quotate. Spetter&#224 sempre all&#39assemblea dei soci il conferimento dell&#39incarico, ma su proposta motivata dall&#39organo di controllo interno &#40collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza in caso di governance dualistica&#41. Di fatto la responsabilit&#224 sulla scelta del revisore contabile non cadr&#224 pi&#249 sul consiglio di amministrazione, ma sar&#224 il collegio sindacale &#40analogamente come accade nelle societ&#224 quotate&#41.

Tra le varie modifiche introdotte troviamo la nomina del collegio sindacale nelle Srl, non solo quando il capitale sociale supera i 120.000 euro, oppure quando per due esercizi consecutivi la societ&#224 ha superato le soglie che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, come finora previsto, ma anche nel caso in cui la societ&#224 &#232 tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una societ&#224 a sua volta obbligata alla revisione dei conti.

Il provvedimento apporta delle modifiche al percorso formativo per i revisori contabili, lasciando al Ministero dell&#39Economia, con l&#39emanazione di un successivo regolamento, il compito di rendere equipollente l&#39esame di abilitazione dei dottori commercialisti all&#39esame di idoneit&#224 che conclude il tirocinio triennale degli aspiranti iscritti al registro dei revisori.

I revisori dovranno svolgere specifici programmi per l&#39aggiornamento professionale continuo e devono astenersi dall&#39attivit&#224 quando sussistono relazioni finanziarie, d&#39affari, di lavoro o di altro genere rispettando sempre i requisiti di obiettivit&#224 e indipendenza. Sono, inoltre, soggetti al controllo di qualit&#224 sull&#39operato, da parte del Ministero dell&#39economia, almeno ogni sei anni, mentre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico, le verifiche sulla loro attivit&#224, tenute dalla Consob, avranno cadenza triennale.

Finora era possibile solo la revoca dell&#39incarico di revisore, mentre con il nuovo decreto sono state disciplinate le ipotesi di dimissioni e di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno, nei modi che saranno stabiliti in un successivo decreto. Infine sono state confermate le durate dell&#39incarico per la revisione delle societ&#224: nove anni per le societ&#224 quotate, mentre l&#39incarico resta triennale per le Srl.