Libro unico del lavoro

Libro unico del lavoro

Il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 ha eliminato l&#39obbligo di tenuta dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori, ed ha introdotto il libro unico del lavoro. Il chiaro intento del legislatore &#232 di semplificare gli adempimenti nella gestione del rapporto di lavoro.

Risulta opportuno precisare subito che, la funzione del libro unico del lavoro &#232 completamente diversa rispetto a quella dei libri paga e matricola. Infatti, considerando che dal 1 marzo 2008 &#232 obbligatoria la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, non risulta pi&#249 necessario, tenere un registro che provi la regolarit&#224 del rapporto di lavoro. Questa regolarit&#224 viene provata con la comunicazione di instaurazione che deve essere inviata il giorno precedente l&#39assunzione.

Obiettivo, quindi, del libro unico del lavoro &#232 quello di consentire la verifica della corretta gestione del rapporto di lavoro con riferimento ai profili retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali ed il rispetto delle norme relative all&#39orario di lavoro.

Dall&#39esame del decreto ministeriale applicativo del 9 luglio 2008 si ricava un&#39altra importante novit&#224 che riguarda l&#39esplicita impossibilit&#224 di tenuta manuale del libro unico del lavoro.

Il nuovo libro unico del lavoro dovr&#224 essere preventivamente vidimato. In realt&#224 nel caso di stampa laser, e di tenuta automatizzata del libro unico del lavoro, sar&#224 sufficiente una preventiva autorizzazione. La preventiva vidimazione, quindi, riguarda soltanto l&#39ipotesi di tenuta del libro unico del lavoro su fogli mobili, che saranno successivamente stampati su stampante ad aghi.

Per quanto riguarda la rilevazione delle presenze, queste, non dovranno pi&#249 essere rilevate ogni giorno, come avveniva prima, ma potranno essere riportate nel libro unico del lavoro entro il 16 del mese successivo. Quindi, le presenze potranno essere rilevate quotidianamente su supporti che garantiscano chiarezza, e successivamente trasferiti nel libro unico del lavoro entro il 16 del mese successivo. La medesima scadenza, il 16 del mese successivo, &#232 prevista per le scritture relative ai dati delle retribuzioni, delle trattenute, ecc.

Altro obbligo introdotto dal legislatore riguarda l&#39esibizione, su richiesta degli organi di vigilanza, e solo per aziende con pi&#249 di 10 dipendenti o pi&#249 sedi, di elenchi riepilogativi mensili. Tali elenchi hanno l&#39obiettivo di fornire, con una certa immediatezza, un quadro riepilogativo utile per azzerare i tempi delle ispezioni. La mancata produzione degli elenchi non &#232 soggetta a sanzione.

Il libro unico del lavoro potr&#224, alternativamente, essere tenuto presso la sede legale o presso un consulente del lavoro o altri soggetti abilitati. L&#39importante &#232 l&#39immediatezza con la quale le scritture del libro unico del lavoro sono messe a disposizione degli organi di vigilanza. Si esclude la possibilit&#224 che il libro unico del lavoro sia tenuto presso una sede aziendale diversa da quella legale.

Fino al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il libro paga precedentemente in uso. Alcune disposizioni sono, invece, subito valide, in particolare: l&#39abrogazione del libro matricola e del registro d&#39impresa; l&#39abrogazione dell&#39obbligo di compilazione giornaliera del libro presenze; la modifica della sede di conservazione delle scritture e dei documenti di lavoro.

Angelo Pisciotta

Nel rispetto della normativa sulla privacy informiamo che questo messaggio viene inviato in quanto utilizzatore dei servizi dello Studio Pisciotta e della Consulting Firm srl. Per prendere visione della nostra politica sulla privacy consulta la seguente pagina web: http://www.studiopisciotta.com/privacy.jsp.

Per contattarci o per informazioni sui nostri servizi accedi al link: http://www.studiopisciotta.com/contattaci.jsp. Se non desideri pi&#249 ricevere la Newsletter invia una e-mail con l&#34indirizzo da rimuovere a: studiopisciotta@studiopisciotta.com