La recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria n. 1349 del 25 gennaio 2010, ha confermato che il denaro ricevuto dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di transazione nella causa di lavoro costituisce imponibile ai fini fiscali.
Per comprendere a pieno tale concetto è opportuno dapprima scindere il concetto di imponibile contributivo da quello fiscale. L'imponibile contributivo prende in considerazione tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, fermo restando le varie eccezioni previste.
L'imponibile fiscale in seguito all'armonizzazione dei criteri di determinazione del reddito sia ai fini fiscali che previdenziali, si calcola sulla stessa base imponibile individuata ai fini contributivi, fermo restando la deduzione degli oneri deducibili elencati dall'art. 10 del dpr 917\ 1986, così come stabilito dall'art. 3 del medesimo decreto.
Tali definizioni traggono origine dal concetto di reddito di lavoro dipendente, pertanto, costituiscono redditi di lavoro dipendente sia ai fini fiscali che contributivi, quelli derivanti da rapporti che hanno ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
L'art. 51 del dpr 917\ 1986 nell'elencare le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, cita anche una serie di somme che vengono escluse totalmente o parzialmente dal reddito imponibile.
La sentenza quindi, non fa altro che confermare quanto disposto dagli art. 6 e 16 dello stesso decreto ovvero, che "tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente ( .. ) e pertanto risultano imponibili e soggette a tassazione separata".
I datori di lavoro, che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, in caso di erogazione di somme a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto di lavoro, saranno tenuti ad operare le relative ritenute sia previdenziali sia fiscali. L'obbligo di operare le ritenute vale sia per le somme riconosciute da sentenza sia per le somme erogate in sede transattiva. L'unica differenza riguarda il fatto che le somme riconosciute da sentenza saranno assoggettate a tassazione separata invece le somme erogate in sede transattiva saranno soggette a tassazione ordinaria.