Il provvedimento di sospensione può essere adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione di altre pubbliche amministrazioni. Se le violazioni riguardano l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sospensione può essere adottata anche dalle ASL.
Il provvedimento di sospensione potrà essere adottato in tre fattispecie: 1) impiego di lavoratori non risultanti da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente impiegati; 2) reiterate violazioni delle norme che disciplinano l’orario massimo di lavoro e l’obbligatorietà dei riposi, giornalieri e settimanali; 3) gravi e reiterate violazioni alla disciplina in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non appare inutile chiarire meglio con due esempi. In un ristorante con cinque dipendenti in regola e uno in nero, gli ispettori potrebbero far chiudere legittimamente l’attività. Stessa situazione per un supermercato che facesse superare al proprio personale, in maniera reiterata, i tempi di lavoro consentiti, o non avesse loro permesso di godere dei dovuti riposi giornalieri o di quello settimanale.
Si precisa che la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore. Inoltre, il lavoratore ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per quanto concerne il riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutive ogni sette giorni.
Il Ministero ha precisato che l’emanazione del provvedimento di sospensione è discrezionale, ma deve essere di norma adottato ogni volta che si riscontra la sussistenza di uno o più dei presupposti sopra indicati, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento stesso. In altre parole, il Ministero ha adottato la linea dura.
La revoca del provvedimento della sospensione, e quindi la ripresa dell’attività lavorativa, potrà avvenire soltanto se i lavoratori in nero siano regolarizzati e siano ripristinate le corrette condizioni di lavoro; avvenga l’integrale pagamento delle sanzioni amministrative, compresa la maxi-sanzione (da ? 4.000 a ? 12.000); si provveda anche al pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a 1/5 delle sanzioni amministrative.