L’Irap, è un’imposta regionale che viene applicata ai contribuenti che svolgono un’attività autonomamente organizzata. In particolare, sussiste “autonoma organizzazione” quando risulti nell’attività l’impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui e l’utilizzo di beni strumentali eccedenti per quantità o valore le necessità minime per il suo esercizio.
A distanza di pochi giorni, dall’intervento dell’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 28 E del 2010 ha previsto l’esenzione Irap per gli Agenti di commercio e Promotori finanziari, si è espressa la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15249 del 24 giugno del 2010, ha riconosciuto che, anche quando l’attività svolta dal contribuente (artigiano elettricista) è produttiva di reddito d’impresa, può non essere presente l’autonoma organizzazione, che rappresenta il requisito fondamentale per l’applicazione dell’imposta regionale (Irap).
Considerando che, il nuovo orientamento espresso dalla Cassazione coinvolgerà una platea ampia di contribuenti (piccoli imprenditori), e che, in queste settimane, i contribuenti stanno operando ai versamenti, relativi al saldo Irap 2009 e all’acconto Irap 2010, bisognerà fare attenzione ed agire con prudenza per non incorrere in sanzioni.
La prima soluzione, è quella prudenziale, suggerita dallo studio scrivente, che consiste nell’effettuare in modo regolare i versamenti, e successivamente presentare l’istanza di rimborso da avviare all’Agenzia delle entrate competente allegando il modello F24 con i quali è stata versata l’imposta di cui si chiede il rimborso e dichiarando, con una documentazione sintetica, l’inesistenza della autonoma organizzazione.
La seconda soluzione, è quella più rischiosa, considerando il contribuente esonerato dal pagamento del tributo. Ciò significa, compilare la dichiarazione Irap solo per indicare gli acconti versati per l’anno d’imposta 2009, riportando questi importi come crediti da compensare.
Nel primo caso, si evita al contribuente l’applicazione delle sanzioni, anche se, si potrebbe non ottenere il rimborso in tempi rapidi. Nel secondo caso, potrebbe fare scattare l’accertamento con il susseguirsi delle sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta. Entrambe le procedure possono originare l’avvio del contenzioso avverso l’Agenzia delle Entrate.