Importanti novità comunitarie dovranno essere recepite dagli stati membri dell'Unione Europea entro il 1° gennaio 2010 in materia di tassazione iva dei servizi internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i modelli intrastat.
Varia la regola generale di tassazione dell'iva per i servizi internazionali. Infatti, dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi internazionali saranno tassati nel paese del cliente se questo interviene come soggetto passivo d'imposta (imprese, professionisti ecc.), mentre se il cliente è un privato resta la regola attuale che prevede la tassazione nel paese del prestatore.
Inoltre, tra i soggetti passivi che devono assolvere l'iva in Italia, limitatamente ai servizi ricevuti dall'estero, rientrano gli enti non commerciali e i soggetti che esercitano attività o effettuano anche operazioni non soggette a iva.
Viene esteso l'obbligo del reverse charge ( meccanismo dell'inversione contabile) a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi forniti da soggetti passivi non residenti in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia.
Infatti, per tutte le operazioni attive che andranno ad essere effettuate saranno i clienti ad assolvere l'iva con il reverse charge, mentre i fornitori potranno chiedere il rimborso inviando la richiesta telematicamente all'amministrazione finanziaria, ove è stabilito il soggetto richiedente. L'amministrazione valuterà preventivamente se il rimborso è dovuto, secondo le regole della detrazione dell'imposta nel paese del richiedente.
Allo scopo di contrastare i fenomeni di evasione d'imposta in materia di operazioni intracomunitarie, saranno introdotte rilevanti novità anche in materia di presentazione dei modelli intrastat per le cessioni intracomunitarie. La nuova direttiva prevede che, a partire dal 1° gennaio 2010, i modelli intrastat dovranno essere presentati solo in via telematica (mediante il servizio telematico doganale EDI), con periodicità mensile e non oltre la fine del mese successivo a quello di riferimento, anche se rimane la possibilità che i paesi membri possano prevedere, a determinate condizioni da essi stabiliti, che gli elenchi siano presentati con cadenza trimestrale.