Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 18702 depositata il 13 Agosto 2010, i compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali non sono deducibili per la società che ha effettivamente sostenuto il costo.
Dalla motivazione della sentenza emerge che è stato applicato l'art. 62 del Dpr 917 \ 86, in vigore fino al primo gennaio 2004, che prevedeva l'indeducibilità del compenso corrisposto all'imprenditore individuale per il lavoro prestato o l'opera svolta, mentre prevedeva la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società di persone.
Sembrerebbe che, con la sopracitata sentenza, i giudici non abbiano considerato che esiste un'altra norma (l'art. 95 del Tuir) la quale estende la disciplina delle società di persone, prevedendo la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori, alle società di capitali.
Risulta evidente che, la sentenza contrasta sia con il sistema normativo precedentemente al primo gennaio 2004 (art. 62 del Tuir), che prevedeva la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società, senza alcuna eccezione, sia con la normativa successiva costituita dal comma 5 dell'art 95 del Tuir, che ripete il principio della deducibilità dei compensi in questione nell'esercizio in cui vengono corrisposti.
I giudici tributari hanno equiparato gli amministratori delle società di capitali alla figura dell'imprenditore, poichè non è possibile individuare la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non sussistono dei vincoli direttivi, di controllo e disciplinari, che costituiscono il requisito tipico della subordinazione.
Inoltre, la decisione presa dai giudici non tiene in considerazione che, nella società di capitali, l'attività gestoria è affidata spesso agli amministratori esterni, figura diversa da quella dell'imprenditore, che vengono retribuiti con somme che ovviamente costituiscono costo per la società. Pertanto, essendo tale costo inerente all'attività gestoria della società è automaticamente deducibile dal reddito dell'impresa che ha sostenuto il costo.
Infine, in conseguenza della sentenza, i compensi non ammessi in deduzione dalla società non concorrono a formare il reddito complessivo degli amministratori percipienti, altrimenti si avrebbe una doppia tassazione. Questo ha un'ulteriore conclusione, tali somme, non costituendo reddito, non dovrebbero neanche essere assoggettate ne a ritenuta d'acconto, ne al versamento dei contributi previdenziali. Pertanto, gli amministratori percipienti, dovrebbero chiedere il rimborso delle ritenute subite, mentre l'azienda dovrebbe chiedere il rimborso dei contributi previdenziali versati entro i tempi e nei modi previsti dalla legge. Questa considerazione insieme ad altre, lasciano aperte una serie di interrogativi.