Indeducibilit&#224 dei compensi corrisposti agli amministratori di societ&#224 di capitali

Indeducibilit&#224 dei compensi corrisposti agli amministratori di societ&#224 di capitali

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 18702 depositata il 13 Agosto 2010, i compensi corrisposti agli amministratori di societ&#224 di capitali non sono deducibili per la societ&#224 che ha effettivamente sostenuto il costo.

Dalla motivazione della sentenza emerge che &#232 stato applicato l&#39art. 62 del Dpr 917 &#92 86, in vigore fino al primo gennaio 2004, che prevedeva l&#39indeducibilit&#224 del compenso corrisposto all&#39imprenditore individuale per il lavoro prestato o l&#39opera svolta, mentre prevedeva la deducibilit&#224 dei compensi spettanti agli amministratori delle societ&#224 di persone.

Sembrerebbe che, con la sopracitata sentenza, i giudici non abbiano considerato che esiste un&#39altra norma &#40l&#39art. 95 del Tuir&#41 la quale estende la disciplina delle societ&#224 di persone, prevedendo la deducibilit&#224 dei compensi spettanti agli amministratori, alle societ&#224 di capitali.

Risulta evidente che, la sentenza contrasta sia con il sistema normativo precedentemente al primo gennaio 2004 &#40art. 62 del Tuir&#41, che prevedeva la deducibilit&#224 dei compensi corrisposti agli amministratori di societ&#224, senza alcuna eccezione, sia con la normativa successiva costituita dal comma 5 dell&#39art 95 del Tuir, che ripete il principio della deducibilit&#224 dei compensi in questione nell&#39esercizio in cui vengono corrisposti.

I giudici tributari hanno equiparato gli amministratori delle societ&#224 di capitali alla figura dell&#39imprenditore, poich&#232 non &#232 possibile individuare la formazione di una volont&#224 imprenditoriale distinta da quella della societ&#224, e non sussistono dei vincoli direttivi, di controllo e disciplinari, che costituiscono il requisito tipico della subordinazione.

Inoltre, la decisione presa dai giudici non tiene in considerazione che, nella societ&#224 di capitali, l&#39attivit&#224 gestoria &#232 affidata spesso agli amministratori esterni, figura diversa da quella dell&#39imprenditore, che vengono retribuiti con somme che ovviamente costituiscono costo per la societ&#224. Pertanto, essendo tale costo inerente all&#39attivit&#224 gestoria della societ&#224 &#232 automaticamente deducibile dal reddito dell&#39impresa che ha sostenuto il costo.

Infine, in conseguenza della sentenza, i compensi non ammessi in deduzione dalla societ&#224 non concorrono a formare il reddito complessivo degli amministratori percipienti, altrimenti si avrebbe una doppia tassazione. Questo ha un&#39ulteriore conclusione, tali somme, non costituendo reddito, non dovrebbero neanche essere assoggettate ne a ritenuta d&#39acconto, ne al versamento dei contributi previdenziali. Pertanto, gli amministratori percipienti, dovrebbero chiedere il rimborso delle ritenute subite, mentre l&#39azienda dovrebbe chiedere il rimborso dei contributi previdenziali versati entro i tempi e nei modi previsti dalla legge. Questa considerazione insieme ad altre, lasciano aperte una serie di interrogativi.