L'art. 15 del DPR 917 \ 86, prevede diversi oneri che, pur costituendo un impiego di reddito, non sono deducibili dal reddito complessivo, ma danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19% dell'intero costo sostenuto, fino a concorrenza dell'imposta stessa.
Tra i diversi oneri previsti dalla normativa sopracitata, soffermiamo la nostra attenzione sulle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari, che spesso comportano un forte impegno finanziario per le famiglie e per gli studenti in relazione al reddito percepito.
Più di un aiuto, necessario per alleggerire le imposte, arriva dal fisco, che trasforma in sconti sulla dichiarazione dei redditi il 19% delle tasse universitarie, affitti, posti letto nelle residenze studentesche. La detrazione spetta anche se tali spese sono sostenute per familiari fiscalmente a carico.
In particolare, danno diritto alla detrazione del 19% le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, comprese i corsi di specializzazione per laureati (corsi post-universitari) e spese per la frequentazione della scuola di specializzazione per l'insegnamento (SILSIS), tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private, nonchè le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea.
Le spese sostenute danno diritto ad una detrazione al massimo commisurata alle tasse ed ai contributi pagati per gli istituti statali. Pertanto, tali spese sono ammesse in detrazione in misura integrale per le università statali, mentre per le università private, l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo, non da diritto ad alcuna detrazione.
Il confronto, deve essere fatto con le università statale collocate nella stessa città di quella privata (in mancanza in una città della stessa regione), e che il corso di laurea può essere anche affine e non necessariamente identico.
Inoltre, è prevista una detrazione sui canoni di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza di almeno 100 chilometri (riferibile ad una delle vie di comunicazione esistenti, ferrovia o stradale), e che si trovi in una provincia diversa da quella in cui è situata l'università.
Per conseguire il beneficio fiscale occorre che lo studente fuori sede risulti intestatario o cointestatario del contratto di locazione. La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro, quindi l'imposta da detrarre non può essere superiore a 500 euro. Il limite massimo detraibile resta lo stesso anche nel caso di più contratti stipulati da un genitore per più di un figlio.