Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi in 60 giorni dalla notifica

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi in 60 giorni dalla notifica

Con l&#39introduzione dell&#39art. 29 del Dl 78 &#92 2010, cambieranno le procedure di riscossione degli atti impositivi, con la finalit&#224 di velocizzare gli incassi all&#39Erario. Prima di capire le innovazioni portate dal decreto sopracitato, &#232 utile ricordare come avviene oggi la riscossione degli avvisi di accertamento.

Fino al primo luglio 2011, una volta notificato l&#39avviso di accertamento, se il contribuente, entro i 60 giorni, propone ricorso, avverso la Commissione Tributaria Provinciale, l&#39Agenzia delle Entrate, a distanza di alcuni mesi, iscrive a ruolo, a titolo provvisorio, la met&#224 delle maggiori imposte accertate. L&#39iscrizione a ruolo, &#232 trasmessa all&#39agente della riscossione competente nel territorio, il quali notifica al contribuente una cartella di pagamento, richiedendo la met&#224 delle imposte iscritte a ruolo.

Il contribuente, per evitare di subire conseguenze patrimoniali, pu&#242 decidere di pagare l&#39importo richiesto entro 60 giorni dalla notifica della cartella, oppure, in alternativa, pu&#242 richiedere la sospensione della cartella al giudice tributario, dimostrando che dal pagamento di tale somma potrebbe subire un danno grave ed irreparabile e che l&#39istanza di sospensione presentata sia presumibilmente fondata. Nel primo caso, trattandosi di somme riscosse a titolo provvisorio, se il contribuente, dalla sentenza di primo grado, dovesse risultare vittorioso, ha diritto al rimborso delle somme corrisposte.

Invece, gli atti di accertamento notificati, a partire dal primo luglio 2011, consentiranno al fisco di avviare immediatamente le azioni di recupero a carico del contribuente, senza dover attendere la notifica della cartella di pagamento. Il contribuente avr&#224 comunque tempo fino alla preposizione del ricorso, 60 giorni dalla notifica dell&#39atto, per pagare la somma iscritta provvisoriamente a ruolo.

Inoltre, decorsi 30 giorni dalla proposizione del ricorso, l&#39agenzia della riscossione potr&#224 attivare la procedura esecutiva, ed il contribuente potr&#224 vedersi iscrivere ipoteca su beni immobili, notificare atti di pignoramento o provvedimenti di fermo amministrativo, senza ricevere alcuna comunicazione preventiva. Per evitare la procedura esecutiva, occorre presentare istanza di sospensione al giudice tributario, in sede di redazione del ricorso di primo grado.

Infine, &#232 stata introdotta la versione definitiva dell&#39emendamento approvato dal Senato che dispone, la cancellazione dell&#39art. 38 del Dl 78 &#92 2010 che prevedeva, una durata di 150 giorni in un primo momento e prolungata successivamente a 300 giorni del provvedimento cautelare concesso dal giudice, con la conseguenza di ritornare alla versione originale, in forza della quale l&#39istanza produce effetti sino al deposito della sentenza di primo grado.