Con l'introduzione dell'art. 29 del Dl 78 \ 2010, cambieranno le procedure di riscossione degli atti impositivi, con la finalità di velocizzare gli incassi all'Erario. Prima di capire le innovazioni portate dal decreto sopracitato, è utile ricordare come avviene oggi la riscossione degli avvisi di accertamento.
Fino al primo luglio 2011, una volta notificato l'avviso di accertamento, se il contribuente, entro i 60 giorni, propone ricorso, avverso la Commissione Tributaria Provinciale, l'Agenzia delle Entrate, a distanza di alcuni mesi, iscrive a ruolo, a titolo provvisorio, la metà delle maggiori imposte accertate. L'iscrizione a ruolo, è trasmessa all'agente della riscossione competente nel territorio, il quali notifica al contribuente una cartella di pagamento, richiedendo la metà delle imposte iscritte a ruolo.
Il contribuente, per evitare di subire conseguenze patrimoniali, può decidere di pagare l'importo richiesto entro 60 giorni dalla notifica della cartella, oppure, in alternativa, può richiedere la sospensione della cartella al giudice tributario, dimostrando che dal pagamento di tale somma potrebbe subire un danno grave ed irreparabile e che l'istanza di sospensione presentata sia presumibilmente fondata. Nel primo caso, trattandosi di somme riscosse a titolo provvisorio, se il contribuente, dalla sentenza di primo grado, dovesse risultare vittorioso, ha diritto al rimborso delle somme corrisposte.
Invece, gli atti di accertamento notificati, a partire dal primo luglio 2011, consentiranno al fisco di avviare immediatamente le azioni di recupero a carico del contribuente, senza dover attendere la notifica della cartella di pagamento. Il contribuente avrà comunque tempo fino alla preposizione del ricorso, 60 giorni dalla notifica dell'atto, per pagare la somma iscritta provvisoriamente a ruolo.
Inoltre, decorsi 30 giorni dalla proposizione del ricorso, l'agenzia della riscossione potrà attivare la procedura esecutiva, ed il contribuente potrà vedersi iscrivere ipoteca su beni immobili, notificare atti di pignoramento o provvedimenti di fermo amministrativo, senza ricevere alcuna comunicazione preventiva. Per evitare la procedura esecutiva, occorre presentare istanza di sospensione al giudice tributario, in sede di redazione del ricorso di primo grado.
Infine, è stata introdotta la versione definitiva dell'emendamento approvato dal Senato che dispone, la cancellazione dell'art. 38 del Dl 78 \ 2010 che prevedeva, una durata di 150 giorni in un primo momento e prolungata successivamente a 300 giorni del provvedimento cautelare concesso dal giudice, con la conseguenza di ritornare alla versione originale, in forza della quale l'istanza produce effetti sino al deposito della sentenza di primo grado.