Esercizio di attività commerciali gestite da avvocati

Esercizio di attività commerciali gestite da avvocati

Il 5 gennaio 2007 la sentenza n. 37 delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto previsto all?art. 3 del regio decreto 1578/33, vieta agli avvocati ?l?esercizio del commercio in nome altrui?.

La norma attuale, che vieta agli avvocati di amministrare società, si riferisce in generale ad attività commerciali ed all?epoca, nell?abrogato codice, abbracciava tutti gli organismi coinvolti nella ?compravendita di merci?.

Oggi il divieto, riguarda tutte le attività ed imprese commerciali, previste all?art. 2195 del codice civile senza che sia necessaria alcuna indagine sulla consistenza patrimoniale e sulla sua esposizione a procedure fallimentari.

E? anche irrilevante, secondo la Corte di Cassazione, che l?avvocato-amministratore dimostri di non aver compiuto atti di ordinaria o straordinaria amministrazione oppure la loro predisposizione da parte di terzi, tutte circostanze che i giudici hanno ritenuto irrilevanti. Nel momento in cui l?avvocato sottoscrive atti di gestione ne diventa automaticamente l?autore.

In diversi casi è accaduto che la magistratura ha applicato rigidamente la norma sull?incompatibilità, affermandone gli estremi anche all?avvocato che amministri una società con capitale parzialmente o interamente nelle mani di un ente pubblico; quindi è sufficiente che la società abbia natura e qualità di imprenditore commerciale.

Il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione si estende anche ad altri ordinamenti professionali e avrà, forse, ricadute sull?imminente riordino degli Ordini professionali; infatti la partecipazione di un professionista ad una attività commerciale è ritenuta contraria alla dignità e al decoro professionale, con una valutazione che può estendersi ad altre libere professioni e che potrà essere applicata dai singoli Ordini, senza che i codici deontologici individuino specifici comportamenti come indecorosi.

In altri termini, il professionista che ricopra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale, si trova in una situazione di incompatibilità. Situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista pur ricoprendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato dei poteri di gestione dell?attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato.