Esenzione Irap per gli Agenti e Promotori non autonomamente organizzati

Esenzione Irap per gli Agenti e Promotori non autonomamente organizzati

L&#39Irap, &#232 un&#39imposta regionale che viene applicata a quei soggetti che svolgono attivit&#224 autonomamente organizzate. In particolare, sussiste &#34autonoma organizzazione&#34 quando nell&#39attivit&#224, svolta in modo non occasionale, risulti l&#39impiego di lavoro altrui e l&#39utilizzo di beni strumentali eccedenti per quantit&#224 o valore le necessit&#224 minime per il suo esercizio.

Con la circolare n. 45 &#92 E &#92 2008, &#232 stata abbandonata dall&#39Agenzia delle Entrate, la visione secondo cui l&#39attivit&#224 professionale, al pari di quella d&#39impresa, sarebbe sempre e comunque &#34un&#39attivit&#224 autonomamente organizzata&#34, in grado di innescare il presupposto dell&#39imposta regionale &#40IRAP&#41.

Pertanto, le Entrate, con tale documento interno, hanno recepito il principio secondo cui l&#39esistenza di un&#39autonoma organizzazione va valutata &#34caso per caso&#34, attraverso l&#39esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell&#39esercizio della stessa attivit&#224 professionale o artistica, fermo restando che l&#39onere della prova ricade sul contribuente.

Tuttavia, la circolare del 2008, non aveva dissolto tutti i dubbi in proposito. Infatti, l&#39Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che non sfuggissero mai all&#39imposta gli operatori, tra i quali gli Agenti di Commercio e i Promotori Finanziari, che svolgono una delle attivit&#224 ausiliarie indicate nell&#39art. 2195 del c.c., in quanto considerati percettori di reddito d&#39impresa.

Successivamente all&#39emanazione della circolare, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione che con quattro sentenze, contenenti la stessa motivazione, hanno distinto, ai fini dell&#39applicazione dell&#39Irap, fra &#34impresa&#34, nella quale l&#39elemento organizzativo sarebbe connaturato, e &#34 lavoratore autonomo&#34, rispetto al quale &#232 necessario di volta in volta accertarsi dell&#39esistenza di un&#39autonoma organizzazione.

Inoltre, allo scopo di evitare eventuali addebiti di spese di lite, la stessa Agenzia delle entrate, in alcuni casi, ha riconosciuto direttamente la non debenza dell&#39imposta per agenti e promotori, cercando di evitare la fase giudiziale.

Sulla base di quanto detto in precedenza, l&#39Agenzia delle Entrate. &#232 nuovamente intervenuta sull&#39argomento, con la circolare n. 28 &#92 E del 2010, rettificando la precedente circolare del 2008, secondo la quale, anche per gli Agenti e Promotori finanziari, vale la regola generale secondo cui essi sono soggetti all&#39Irap solo se sussiste un&#39autonoma organizzazione, da accertarsi caso per caso.