L'Irap, è un'imposta regionale che viene applicata a quei soggetti che svolgono attività autonomamente organizzate. In particolare, sussiste "autonoma organizzazione" quando nell'attività, svolta in modo non occasionale, risulti l'impiego di lavoro altrui e l'utilizzo di beni strumentali eccedenti per quantità o valore le necessità minime per il suo esercizio.
Con la circolare n. 45 \ E \ 2008, è stata abbandonata dall'Agenzia delle Entrate, la visione secondo cui l'attività professionale, al pari di quella d'impresa, sarebbe sempre e comunque "un'attività autonomamente organizzata", in grado di innescare il presupposto dell'imposta regionale (IRAP).
Pertanto, le Entrate, con tale documento interno, hanno recepito il principio secondo cui l'esistenza di un'autonoma organizzazione va valutata "caso per caso", attraverso l'esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell'esercizio della stessa attività professionale o artistica, fermo restando che l'onere della prova ricade sul contribuente.
Tuttavia, la circolare del 2008, non aveva dissolto tutti i dubbi in proposito. Infatti, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che non sfuggissero mai all'imposta gli operatori, tra i quali gli Agenti di Commercio e i Promotori Finanziari, che svolgono una delle attività ausiliarie indicate nell'art. 2195 del c.c., in quanto considerati percettori di reddito d'impresa.
Successivamente all'emanazione della circolare, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione che con quattro sentenze, contenenti la stessa motivazione, hanno distinto, ai fini dell'applicazione dell'Irap, fra "impresa", nella quale l'elemento organizzativo sarebbe connaturato, e " lavoratore autonomo", rispetto al quale è necessario di volta in volta accertarsi dell'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Inoltre, allo scopo di evitare eventuali addebiti di spese di lite, la stessa Agenzia delle entrate, in alcuni casi, ha riconosciuto direttamente la non debenza dell'imposta per agenti e promotori, cercando di evitare la fase giudiziale.
Sulla base di quanto detto in precedenza, l'Agenzia delle Entrate. è nuovamente intervenuta sull'argomento, con la circolare n. 28 \ E del 2010, rettificando la precedente circolare del 2008, secondo la quale, anche per gli Agenti e Promotori finanziari, vale la regola generale secondo cui essi sono soggetti all'Irap solo se sussiste un'autonoma organizzazione, da accertarsi caso per caso.