Il prossimo 29 aprile scade il termine per l’invio degli elenchi clienti e fornitori. Gli elenchi potranno essere presentati solo on line, direttamente o tramite intermediari abilitati. L’adempimento, riproposto dall’anno scorso, dopo essere stato soppresso per 12 anni, è considerato uno strumento di lotta all’evasione. Permette, infatti, l’incrocio dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute.
Quest’anno sono interessati dall’adempimento anche alcune categorie di contribuenti che nel 2007 erano esonerati e riguarda tutti i soggetti IVA, società di capitali, società di persone, imprenditori persone fisiche e lavoratori autonomi che hanno effettuato operazioni attive o passive.
Una delle difficoltà maggiori di questo adempimento è legato ai dati obbligatori da indicare negli elenchi. Infatti, la normativa IVA prevede l’indicazione obbligatoria in fattura della denominazione o ragione sociale, o del cognome e nome, e della residenza o del domicilio dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione, oltre naturalmente al numero di partita IVA del cedente; negli elenchi in commento risulta obbligatorio indicare anche il numero di partita IVA del cliente. Inoltre, le fatture di acquisto potrebbero non contenere il codice fiscale del fornitore.
Quindi, in fattura non risulta obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA del cliente, né tantomeno il codice fiscale, mentre negli elenchi clienti e fornitori tali dati risultano obbligatori. Per l’anno d’imposta 2008, gli elenchi potranno indicare soltanto il numero di partita IVA del cliente o del fornitore. Invece, dall’anno 2009 dovranno necessariamente essere inviati gli elenchi clienti e fornitori con indicazione sia del numero di partita IVA sia del codice fiscale.
È importante, quindi, che le fatture, anche se non è obbligatorio dalla normativa IVA, contengano sia il numero di partita IVA sia il codice fiscale dei clienti e dei fornitori. Tale comportamento sarà utile per evitare di dover recuperare tali dati in prossimità degli invii degli elenchi clienti e fornitori.
Gli elenchi non dovranno contenere le operazioni rese nei confronti dei privati; le operazioni di importo inferiore a euro 154,94, registrate cumulativamente; le operazioni relative a fatture emesse e ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA, le operazioni relative a fatture ricevute che, pur contenendo la separata indicazione dell’IVA sono state registrate senza distinguere l’imponibile e l’imposta perché non è stata esercitata la detrazione; ed altre operazioni ancora.
La sanzione per omesso invio, o in caso di dati incompleti o non veritieri, va da un minimo di euro 258 a euro 2.065. Ma il rischio di grave riguarda la possibilità che l’Amministrazione Finanziaria, non incrociando i dati, proceda a un controllo. Risulta, quindi, importantissimo recuperare i dati completi dei propri clienti e dei propri fornitori, lasciando magari traccia scritta della richiesta. Infatti, l’eventuale sanzione, nel caso di elenchi con dati incompleti, sarà richiesta al soggetto obbligato alla presentazione dell’elenco, il quale, potrà poi rivalersi, con tempi lunghi ed esito incerto, in sede civile nei confronti del cliente o del fornitore.
Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull’argomento, e colgo l’occasione per porgerVi i miei più distinti saluti.
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