Dal prossimo 5 marzo le dimissioni dovranno essere comunicate on line utilizzando gli appositi modelli Ministeriali.
La novità riguarda, oltre i lavoratori dipendenti, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli associati in partecipazione, i soci di cooperative e i titolari di contratti di natura occasionale. La norma non chiarisce se sono inclusi o meno anche i rapporti di lavoro autonomo occasionale. Per intenderci quelli soggetti a ritenuta d'acconto pari al 20%. Nel silenzio della norma e in maniera cautelativa, si suggerisce, anche per questi ultimi rapporti, di utilizzare il modello Ministeriale.
La norma, introdotta dalla legge n.188/2007 e resa attuativa dal Decreto del Ministero del Lavoro n.42 del 19 febbraio 2008, vuole eliminare la prassi delle "dimissioni in bianco" che prevedeva, appunto, la firma del lavoratore su moduli di dimissioni che non recavano la data di fine rapporto e che venivano sapientemente riempite, all'occorrenza, dal datore di lavoro che voleva cessare un contratto con un proprio dipendente o collaboratore.
La norma, che peraltro prevede la nullità delle dimissioni rese senza seguire la prassi richiesta, prevede: la registrazione del lavoratore sul sito del Ministero del Lavoro, tramite delega ad uno dei soggetti abilitati alla trasmissione (Direzione del lavoro, Centri per l'impiego, Comuni, Sindacati e Patronati), la compilazione on line del modello di dimissioni, l"invio del modulo, con rilascio di apposita ricevuta di trasmissione, e la stampa del modello, che dovrà essere consegnato ad datore di lavoro.
I datori di lavoro dovranno, comunque, continuare a inviare la comunicazione di cessazione al Centro per l"impiego, entro i 5 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Il modulo Ministeriale prevede, oltre i dati del datore di lavoro e del lavatore, l'indicazione di alcune informazioni, come la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica professionale, il contratto collettivo applicato, ed altri ancora, di cui non sempre il lavoratore ha piena conoscenza. Risulta opportuno, quindi, che il lavoratore si rechi presso uno dei soggetti abilitati, per rendere le dimissioni, con la lettera di assunzione, che in genere contiene questi dati.
Naturalmente il modulo prevede l'indicazione della decorrenza delle dimissioni, tale dato è da intendere, si attendono chiarimenti dal Ministero, o come l'ultimo giorno lavorativo o come il giorno in cui il lavoratore comunica le dimissioni. Questo riguarda il periodo di preavviso e la eventuale trattenuta in busta paga, nel caso di mancato rispetto del periodo di preavviso nella comunicazione di dimissioni.
Rimangono aperti una serie di problemi relativi alle "dimissioni per fatti concludenti", ossia quando il lavoratore abbandona il posto di lavoro senza una comunicazione ufficiale. In tal caso risulta opportuno iniziare l'iter per un licenziamento disciplinare, invece, di ritrovarsi con delle dimissioni nulle con tutte le conseguenze negative per il datore di lavoro.
Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull'argomento, e colgo l'occasione per porgerVi i miei più distinti saluti.
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