Con la risoluzione n. 11\E, l'Agenzia delle Entrate apporta dei chiarimenti sulla possibilità di detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca presso l'università, dato che queste spese rientrano tra quelle per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.
Infatti, ai sensi dell'art. 15 comma1, lett.e), del DPR 917 \ 1986 sono detraibili nella misura del 19% " le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". La detrazione spetta anche se tali spese sono sostenute per familiari fiscalmente a carico.
Al fine di stabilire se le spese sostenute per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca siano detraibili ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett.e), del TUIR, occorre richiamare l'art. 3 n.70 del 22 \ 10 \ 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Il decreto stabilisce che le università rilasciano i seguenti titoli: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e secondo livello.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei dottorati di ricerca, la legge n. 210 del 3 luglio del 1998, stabilisce che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le università, con un proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi, il programma di studi, la durata e il contributo per l'accesso.
Come si evince, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito dopo un percorso di formazione, per consentire ai laureati di acquisire una maggiore preparazione per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione, e quindi considerati corsi di istruzioni universitarie al fine di poter usufruire della detrazione prevista dal TUIR.
Secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, la detrazione è applicabile anche in relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciute in base all'ordinamento universitario, di corsi di perfezionamento, di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili ai corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati, italiani o stranieri.