L’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto rilevanti novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell’IVA che delle imposte sul reddito.
Il decreto ha eliminato la precedente previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame.
Venuta meno la limitazione oggettiva, l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, sulla base dei principi generali dettati dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto. La detrazione dell’IVA pagata sulle prestazioni in esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente.
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo per consentirgli di detrarre l’imposta addebitata.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge in materia di IVA non riguardano, tuttavia, le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Secondo quanto previsto dall’articolo 83, comma 28-ter, del decreto-legge, la detrazione può essere operata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008.