La detassazione degli straordinari viene estesa, con la circolare in oggetto, a tutte le ipotesi di incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'agevolazione in commento viene estesa anche ai compensi erogati per prestazioni di lavoro supplementare, ossia rese dai lavoratori part-time oltre l'orario concordato.
Il primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione dei datori di lavoro che possono anche non rivestire la qualifica di imprenditori. Quindi, anche i dipendenti di lavoratori autonomi o di associazioni possono fruire dell'agevolazione. Rimangono esclusi i dipendenti pubblici.
La circolare in commento estende il beneficio ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e nei giorni festivi, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario. Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all'interno dell'orario normale contrattualmente previsto (per esempio lavoratore turnista il cui orario normale include la domenica).
L'agevolazione si estende, oltre che alla retribuzione per lavoro ordinario prestato di domenica o in turno notturno, anche alla relativa maggiorazione.
Considerazioni analoghe si devono sviluppare con riferimento a quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo che spesso sono genericamente definiti superminimi o assegni ad personam, solo se questi ultimi sono legati a prestazioni di lavoro straordinario o per incrementi di produttività ed efficienza organizzativa.
L'aspetto, forse di maggiore impatto, anche per quanto attiene alle difficoltà di rilevazione delle presenze e di conseguenza di calcolo, attiene le prestazioni svolte dai lavoratori con contratto part-time e rientranti tra le clausole flessibili. In caso di clausole flessibili, il datore di lavoro può variare la collocazione oraria della prestazione lavorativa e l'agevolazione riguarda le ore che si situano al di fuori della collocazione concordata. Se l'orario di lavoro è dalle 9.00 alle 13.00 e la variazione dell'orario è dalle 8.00 alle 12.00, ad essere sottoposta ad agevolazione è la retribuzione oraria delle ore "ricollocate". Nell'esempio, la fascia oraria dalle 8.00 alle 9.00.
Anche i compensi erogati per ROL residui o per periodi di ferie non fruiti entro i limiti previsti dalla legge potranno essere assoggettati a imposta sostitutiva. Rientrano nella tassazione agevolata anche le indennità di turno, nonchè le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e comunque tutti gli emolumenti purchè connessi incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Non può, invece, trovare applicazione l'imposta sostitutiva in commento per le somme erogate dal datore di lavoro per incentivare le risoluzioni consensuali con i propri dipendenti.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che anche l'elemento economico territoriale del settore edile debba essere incluso nell'applicazione dell'imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza.
Visto che l'agevolazione è limitata al secondo semestre del 2008, i datori di lavoro, a seguito delle interpretazioni appena viste, dovranno rivedere le somme erogate nei mesi scorsi e riliquidare le imposte dovute.
Nel rispetto della normativa sulla privacy informiamo che questo messaggio viene inviato in quanto utilizzatore dei servizi dello Studio Pisciotta e della Consulting Firm srl. Per prendere visione della nostra politica sulla privacy consulta la seguente pagina web: http://www.studiopisciotta.com/privacy.jsp.
Per contattarci o per informazioni sui nostri servizi accedi al link: http://www.studiopisciotta.com/contattaci.jsp. Se non desideri più ricevere la Newsletter invia una e-mail con l"indirizzo da rimuovere a: studiopisciotta@studiopisciotta.com