detassazione degli incentivi alla produttivit&#224 circolare Agenzia delle Entrate n.59&#47E

detassazione degli incentivi alla produttivit&#224 circolare Agenzia delle Entrate n.59&#47E

La detassazione degli straordinari viene estesa, con la circolare in oggetto, a tutte le ipotesi di incremento di produttivit&#224, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitivit&#224 e redditivit&#224 legati all&#39andamento economico dell&#39impresa. L&#39agevolazione in commento viene estesa anche ai compensi erogati per prestazioni di lavoro supplementare, ossia rese dai lavoratori part-time oltre l&#39orario concordato.

Il primo chiarimento riguarda l&#39ambito di applicazione dei datori di lavoro che possono anche non rivestire la qualifica di imprenditori. Quindi, anche i dipendenti di lavoratori autonomi o di associazioni possono fruire dell&#39agevolazione. Rimangono esclusi i dipendenti pubblici.

La circolare in commento estende il beneficio ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e nei giorni festivi, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario. Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, l&#224 dove diano luogo a incrementi di produttivit&#224, innovazione ed efficienza organizzativa, le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festivit&#224 in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ci&#242 anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all&#39interno dell&#39orario normale contrattualmente previsto (per esempio lavoratore turnista il cui orario normale include la domenica).

L&#39agevolazione si estende, oltre che alla retribuzione per lavoro ordinario prestato di domenica o in turno notturno, anche alla relativa maggiorazione.

Considerazioni analoghe si devono sviluppare con riferimento a quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo che spesso sono genericamente definiti superminimi o assegni ad personam, solo se questi ultimi sono legati a prestazioni di lavoro straordinario o per incrementi di produttivit&#224 ed efficienza organizzativa.

L&#39aspetto, forse di maggiore impatto, anche per quanto attiene alle difficolt&#224 di rilevazione delle presenze e di conseguenza di calcolo, attiene le prestazioni svolte dai lavoratori con contratto part-time e rientranti tra le clausole flessibili. In caso di clausole flessibili, il datore di lavoro pu&#242 variare la collocazione oraria della prestazione lavorativa e l&#39agevolazione riguarda le ore che si situano al di fuori della collocazione concordata. Se l&#39orario di lavoro &#232 dalle 9.00 alle 13.00 e la variazione dell&#39orario &#232 dalle 8.00 alle 12.00, ad essere sottoposta ad agevolazione &#232 la retribuzione oraria delle ore &#34ricollocate&#34. Nell&#39esempio, la fascia oraria dalle 8.00 alle 9.00.

Anche i compensi erogati per ROL residui o per periodi di ferie non fruiti entro i limiti previsti dalla legge potranno essere assoggettati a imposta sostitutiva. Rientrano nella tassazione agevolata anche le indennit&#224 di turno, nonch&#232 le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e comunque tutti gli emolumenti purch&#232 connessi incrementi di produttivit&#224, innovazione ed efficienza organizzativa.

Non pu&#242, invece, trovare applicazione l&#39imposta sostitutiva in commento per le somme erogate dal datore di lavoro per incentivare le risoluzioni consensuali con i propri dipendenti.

L&#39Agenzia delle Entrate ritiene che anche l&#39elemento economico territoriale del settore edile debba essere incluso nell&#39applicazione dell&#39imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttivit&#224, innovazione ed efficienza.

Visto che l&#39agevolazione &#232 limitata al secondo semestre del 2008, i datori di lavoro, a seguito delle interpretazioni appena viste, dovranno rivedere le somme erogate nei mesi scorsi e riliquidare le imposte dovute.

Angelo Pisciotta

Nel rispetto della normativa sulla privacy informiamo che questo messaggio viene inviato in quanto utilizzatore dei servizi dello Studio Pisciotta e della Consulting Firm srl. Per prendere visione della nostra politica sulla privacy consulta la seguente pagina web: http://www.studiopisciotta.com/privacy.jsp.

Per contattarci o per informazioni sui nostri servizi accedi al link: http://www.studiopisciotta.com/contattaci.jsp. Se non desideri pi&#249 ricevere la Newsletter invia una e-mail con l&#34indirizzo da rimuovere a: studiopisciotta@studiopisciotta.com