La Cassazione ha ribadito che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve consentire l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite dal lavoratore nella fase pregressa del lavoro.
Nel caso di specie, ha considerato dequalificante il passaggio di un lavoratore da attività di tipo amministrativo ad attività di call center, in quanto il carattere elementare e ripetitivo di queste ultime mansioni è indice di depauperamento professionale e costituisce esercizio illegittimo del potere di variazione delle mansioni ( ex articolo 2103 c.c. ).
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