deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle prestazioni alberghiere e di ristorazione

deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle prestazioni alberghiere e di ristorazione

In materia di imposte sul reddito, l&#39articolo 83, comma 28-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, contrariamente a quanto previsto in tema di IVA, introduce restrizioni alla deducibilit&#224 dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Per quanto attiene la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l&#39articolo 54, comma 5, primo periodo, del TUIR risulta cos&#236 formulato: &#34Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell&#39ammontare dei compensi percepiti nel periodo d&#39imposta.&#34.

Viene quindi previsto un ulteriore limite alla deducibilit&#224, in quanto si stabilisce che, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, purch&#232 inerenti all&#39attivit&#224 artistica o professionale, rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, anzich&#232 del 100 per cento e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell&#39ammontare dei compensi percepiti nel periodo d&#39imposta.

Si ritiene che la limitazione al 75 per cento della deducibilit&#224 dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalit&#224 per cui la spesa relativa venga sostenuta, quindi, anche per le spese di rappresentanza che devono rispettare anche l&#39ulteriore parametro segnato dall&#391 per cento dei compensi ritratti nel periodo d&#39imposta.

Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75 per cento e saranno ammesse in deduzione, nel limite del 50 per cento. In sostanza, occorre calcolare il 50 per cento del 75 per cento del costo relativo.

Sono escluse dal limite di deducibilit&#224 del 75 per cento le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall&#39articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro.

Anche ai fini della determinazione del reddito d&#39impresa &#232 introdotta una riduzione, nella medesima percentuale del 75 per cento, alla deducibilit&#224 dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni in esame.

Dalla limitazione al 75 per cento restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall&#39articolo 95, comma 3, del TUIR. 9.

Le modifiche decorrono dal 1 gennaio 2009, ma occorre tener conto dei nuovi limiti di deducibilit&#224 gi&#224 nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009. Pertanto l&#39imposta del periodo precedente, in base al quale &#232 calcolato l&#39acconto, deve essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.