In materia di imposte sul reddito, l'articolo 83, comma 28-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, contrariamente a quanto previsto in tema di IVA, introduce restrizioni alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Per quanto attiene la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'articolo 54, comma 5, primo periodo, del TUIR risulta così formulato: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.".
Viene quindi previsto un ulteriore limite alla deducibilità, in quanto si stabilisce che, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, purchè inerenti all'attività artistica o professionale, rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, anzichè del 100 per cento e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Si ritiene che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta, quindi, anche per le spese di rappresentanza che devono rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dallƇ per cento dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75 per cento e saranno ammesse in deduzione, nel limite del 50 per cento. In sostanza, occorre calcolare il 50 per cento del 75 per cento del costo relativo.
Sono escluse dal limite di deducibilità del 75 per cento le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall'articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro.
Anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa è introdotta una riduzione, nella medesima percentuale del 75 per cento, alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni in esame.
Dalla limitazione al 75 per cento restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'articolo 95, comma 3, del TUIR. 9.
Le modifiche decorrono dal 1 gennaio 2009, ma occorre tener conto dei nuovi limiti di deducibilità già nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009. Pertanto l'imposta del periodo precedente, in base al quale è calcolato l'acconto, deve essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.