Alcune importanti novità hanno, di recente, modificato la disciplina del contratto di lavoro part-time.
Le novità sono state introdotte dal protocollo sul Welfare siglato tra il Governo e le Parti Sociali il 23 luglio 2007. Il testo dell'accordo è stato, successivamente, accolto nella legge n.247 del 24 dicembre 2007, i cui effetti decorrono dallo scorso 1 gennaio.
La prima delle novità riguarda il diritto di precedenza, rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stese mansioni o per mansioni equivalenti, di lavoratori che abbiano precedentemente trasformato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In altre parole: il lavoratore da tempo pieno è passato part-time; il datore di lavoro deve assumere lavoratori a tempo pieno per le stesse mansioni oppure equivalenti; il lavoratore ha un diritto di precedenza per ottenere la trasformazione da part-time a full-time.
La seconda novità, forse quella di maggiore impatto, prevede che le clausole elastiche e le clausole flessibili debbano essere previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Le clausole elastiche, applicabili ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, consentono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili sono degli accordi che consentono la variazione temporale della prestazione lavorativa. Questo significa che il datore di lavoro, con un preavviso, può chiedere al lavoratore che la prestazione lavorativa sia resa in un orario diverso da quello inizialmente previsto.
Quindi solo la contrattazione collettiva può stabilire se possano essere o meno inserite le clausole flessibili; una volta prevista tale possibilità nel contratto collettivo, per la stipulazione delle suddette clausole si rende necessario il consenso del lavoratore. Spetta sempre alla contrattazione collettiva nazionale il compito di stabilire in che misura e per quali motivi è possibile modificare l'orario di lavoro e quale compenso spetti al lavoratore a fronte dell'accettazione della flessibilità dell'orario. Altra novità riguarda il termine di preavviso che il datore di lavoro dovrà rispettare nel richiedere la flessibilità e che la norma indica in 5 giorni.
In attesa che tutti i contratti collettivi prendano atto di questa novità e disciplinino in maniera dettagliata le clausole flessibili bisgnerà rifarsi a quanto previsto dalla legge e, soprattutto, non si potranno applicare le clausole flessibili in quei settori i cui contratti nazionali non abbiano una previsione in tal senso.
Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull'argomento, e colgo l'occasione per porgerVi i miei più distinti saluti.
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