contratto di lavoro part-time

contratto di lavoro part-time

Alcune importanti novit&#224 hanno, di recente, modificato la disciplina del contratto di lavoro part-time.

Le novit&#224 sono state introdotte dal protocollo sul Welfare siglato tra il Governo e le Parti Sociali il 23 luglio 2007. Il testo dell&#39accordo &#232 stato, successivamente, accolto nella legge n.247 del 24 dicembre 2007, i cui effetti decorrono dallo scorso 1 gennaio.

La prima delle novit&#224 riguarda il diritto di precedenza, rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stese mansioni o per mansioni equivalenti, di lavoratori che abbiano precedentemente trasformato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In altre parole: il lavoratore da tempo pieno &#232 passato part-time; il datore di lavoro deve assumere lavoratori a tempo pieno per le stesse mansioni oppure equivalenti; il lavoratore ha un diritto di precedenza per ottenere la trasformazione da part-time a full-time.

La seconda novit&#224, forse quella di maggiore impatto, prevede che le clausole elastiche e le clausole flessibili debbano essere previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente pi&#249 rappresentativi. Le clausole elastiche, applicabili ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, consentono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili sono degli accordi che consentono la variazione temporale della prestazione lavorativa. Questo significa che il datore di lavoro, con un preavviso, pu&#242 chiedere al lavoratore che la prestazione lavorativa sia resa in un orario diverso da quello inizialmente previsto.

Quindi solo la contrattazione collettiva pu&#242 stabilire se possano essere o meno inserite le clausole flessibili; una volta prevista tale possibilit&#224 nel contratto collettivo, per la stipulazione delle suddette clausole si rende necessario il consenso del lavoratore. Spetta sempre alla contrattazione collettiva nazionale il compito di stabilire in che misura e per quali motivi &#232 possibile modificare l&#39orario di lavoro e quale compenso spetti al lavoratore a fronte dell&#39accettazione della flessibilità dell&#39orario. Altra novit&#224 riguarda il termine di preavviso che il datore di lavoro dovr&#224 rispettare nel richiedere la flessibilit&#224 e che la norma indica in 5 giorni.

In attesa che tutti i contratti collettivi prendano atto di questa novit&#224 e disciplinino in maniera dettagliata le clausole flessibili bisgner&#224 rifarsi a quanto previsto dalla legge e, soprattutto, non si potranno applicare le clausole flessibili in quei settori i cui contratti nazionali non abbiano una previsione in tal senso.

Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull&#39argomento, e colgo l&#39occasione per porgerVi i miei pi&#249 distinti saluti.

Angelo Pisciotta

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