Ammesse le intercettazioni telefoniche come prova nel Contenzioso Tributario

Ammesse le intercettazioni telefoniche come prova nel Contenzioso Tributario

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4306 del 26 febbraio 2010 ha fissato alcuni principi in tema di utilizzo delle intercettazioni telefoniche provenienti da processi penali da parte dei giudici tributari.

Tutto trae origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di una s.r.l., contro degli avvisi di accertamento in materia di Irpeg, Ilor e rettifica parziale della dichiarazione iva.

Con tali avvisi l’Agenzia delle Entrate, successivamente a delle indagini della Guardia di Finanza, recuperava delle imposte evase dalla sopraindicata s.r.l. creata per effettuare operazioni commerciali inesistenti, utilizzando dei documenti fittizi allo scopo di dedurre dei costi e detrarre l’iva.

La stessa sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale non esclude l’esistenza di un’organizzazione creata per effettuare operazioni commerciali inesistenti e che la ditta resistente possa avere tratto beneficio da tale operazione, ma non vengono ritenute sufficienti le prove che attestavano la partecipazione della contribuente alla frode, o quanto meno, la consapevolezza di parteciparvi traendone vantaggio con danno all’erario.

Questa motivazione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate dinanzi ai giudici della Cassazione per avere ritenuto non utilizzabili, nel processo tributario, le intercettazioni telefoniche acquisite in sede penale previa autorizzazione del giudice penale.

Il divieto posto dall’art. 270 c.p.c. di utilizzare le intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte, non opera nel processo tributario, ma soltanto in ambito penale.

Secondo la Suprema Corte, non è possibile estendere l’efficacia di una norma processuale penale, cioè il divieto di utilizzare le intercettazioni telefoniche in processi diversi, per garantire i diritti di difesa in quella sede, a processi tributari muniti di regole proprie.

Infatti, secondo la regola propria in ambito tributario in materia di Iva, disciplinata dall’art. n.63 del D.P.R. 633 72, la Guardia di Finanza coopera con gli uffici, trasmettendo documenti dati e notizie acquisiti, direttamente o riferite ed ottenute dalle altre forzi di polizia, nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria.