Come è noto, l'articolo 2250 del codice civile prevede che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese debbano essere indicati la sede della società, l'Ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione.
Inoltre, il capitale sociale delle SPA, delle SAPA, e delle SRL deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza secondo l'importo effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
In caso di scioglimento delle società, deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. Infine, negli atti e nella corrispondenza delle SPA e delle SRL deve essere indicato anche se queste hanno un unico socio.
Il nuovo comma 7 dell'articolo 2250 del codice civile prevede che le SPA, le SAPA e le SRL, se titolari di un sito internet, forniscano al pubblico tutte le seguenti informazioni: sede della società, Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta, nonché il numero di iscrizione, capitale effettivamente versato, eventuale situazione di liquidazione ed eventuale unicità del socio. Inoltre, bisognerà anche indicare l'eventuale società o ente che effettua la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
Sono esclusi da tale obbligo le imprese individuali e le società di persone (SNC, SAS, ecc). Dovrebbero, invece, rientrare tra i soggetti obbligati i consorzi, le società cooperative e società estere con sede secondaria in Italia.
Le società che non ottemperano all'obbligo di pubblicazione delle citate informazioni nel sito internet sono soggette all'applicazione delle sanzioni con un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.065 da applicarsi, di regola, a ciascun componente dell'organo di amministrazione.
Le novità in commento ha recepito la Direttiva Comunitaria 2003 / 58 / CE adeguando la normativa italiana a quella comunitaria e si aggiunge ai precedenti adempimenti pubblicitari obbligatori.