adempimenti pubblicitari nei siti internet

adempimenti pubblicitari nei siti internet

Come &#232 noto, l&#39articolo 2250 del codice civile prevede che negli atti e nella corrispondenza delle societ&#224 soggette all&#39obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese debbano essere indicati la sede della societ&#224, l&#39Ufficio del Registro delle imprese presso il quale la societ&#224 &#232 iscritta ed il numero di iscrizione.

Inoltre, il capitale sociale delle SPA, delle SAPA, e delle SRL deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza secondo l&#39importo effettivamente versato e quale risulta esistente dall&#39ultimo bilancio.

In caso di scioglimento delle societ&#224, deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societ&#224 &#232 in liquidazione. Infine, negli atti e nella corrispondenza delle SPA e delle SRL deve essere indicato anche se queste hanno un unico socio.

Il nuovo comma 7 dell&#39articolo 2250 del codice civile prevede che le SPA, le SAPA e le SRL, se titolari di un sito internet, forniscano al pubblico tutte le seguenti informazioni: sede della societ&#224, Registro delle imprese presso il quale la societ&#224 &#232 iscritta, nonché il numero di iscrizione, capitale effettivamente versato, eventuale situazione di liquidazione ed eventuale unicit&#224 del socio. Inoltre, bisogner&#224 anche indicare l&#39eventuale societ&#224 o ente che effettua la direzione e il coordinamento ai sensi dell&#39articolo 2497&#45bis del codice civile.

Sono esclusi da tale obbligo le imprese individuali e le societ&#224 di persone &#40SNC, SAS, ecc&#41. Dovrebbero, invece, rientrare tra i soggetti obbligati i consorzi, le societ&#224 cooperative e societ&#224 estere con sede secondaria in Italia.

Le societ&#224 che non ottemperano all&#39obbligo di pubblicazione delle citate informazioni nel sito internet sono soggette all&#39applicazione delle sanzioni con un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.065 da applicarsi, di regola, a ciascun componente dell&#39organo di amministrazione.

Le novit&#224 in commento ha recepito la Direttiva Comunitaria 2003 &#47 58 &#47 CE adeguando la normativa italiana a quella comunitaria e si aggiunge ai precedenti adempimenti pubblicitari obbligatori.

Angelo Pisciotta