Acconto Irpef: sconti pre-natalizi da restituire a giugno del 2010

Acconto Irpef: sconti pre-natalizi da restituire a giugno del 2010

La normativa vigente in tema di Irpef, prevede che il contribuente &#232 tenuto a versare l&#39imposta in base un meccanismo di acconto e saldo. In particolare, il contribuente deve versare un acconto per l&#39anno in corso pari al 99&#37 dell&#39imposta dovuta per il periodo precedente, ed il saldo nell&#39anno successivo nel mese di giugno.

L&#39acconto va effettuato in due rate, di cui:

  • la prima, pari al 40&#37 dell&#39acconto complessivamente dovuto &#40 99 &#37 &#41, da versare entro il 16 giugno;
  • la seconda, pari al 60&#37 dell&#39acconto complessivamente dovuto &#40 99 &#37 &#41, da versare entro il 30 novembre.

Con il decreto legge approvato in questi giorni, il Governo ha disposto una riduzione di una parte del secondo acconto irpef di 20 punti percentuali per l&#39anno 2009. Il contribuente, adeguandosi alla nuova normativa, potr&#224 avere la possibilit&#224 di versare un acconto pari al 79&#37 di quanto complessivamente dovuto invece del 99&#37 che avrebbe dovuto versare. La differenza del 20&#37, non &#232 uno sconto ma un pagamento differito, in quanto, tale somma dovr&#224 essere versata a giugno del 2010 insieme al saldo.

I beneficiari del provvedimento sono; le ditte individuali, i soci di societ&#224 di persone, i professionisti ed anche lavoratori dipendenti e pensionati. La riduzione dell&#39acconto si applica soltanto all&#39irpef, non si applica quindi all&#39irap, all&#39ires, alle addizionali regionali e comunali, ne ai contributi previdenziali inps.

Solo per i lavoratori dipendenti e pensionati il beneficio della riduzione del 20&#37 dell&#39acconto Irpef sar&#224 riconosciuto con lo stipendio di novembre o con la pensione di dicembre. La riduzione dell&#39acconto, cos&#236 come la restituzione a giugno, viene riconosciuta automaticamente dal sostituto d&#39imposta. I dipendenti non devono presentare alcuna domanda al proprio datore di lavoro. Successivamente, il sostituto d&#39imposta &#40datore di lavoro&#41 recuperer&#224 le somme restituite ai dipendenti riducendo i versamenti all&#39erario delle trattenute di competenza.

I contribuenti che hanno gi&#224 effettuato il pagamento dell&#39acconto pari al 99&#37, potranno recuperare tale somma, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzando in compensazione tale importo con il modello F24, oppure versando a giugno del 2010, un saldo inferiore.

Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta