Il Decreto Milleproroghe approvato dal Governo, articolo 3 comma 4, proroga anche per l’anno 2024 le norme speciali previste dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018 per prevedono il divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari.
Quindi, anche per l’anno 2024, gli operatori sanitari non dovranno emettere fattura elettronica da inviare allo Sdi, ma dovrà passare attraverso il Sistema tessera sanitaria (Sts). Tale esclusione è merito del Garante della Privacy che, ritenendo non conforme al Gdpr (regolamento generale protezione dati) il transito nel Sistema di Interscambio (SDI) dei dati sanitari sensibili, impose l’esclusione di tali operatori sanitari dal sistema della fatturazione elettronica.
Si tratta di un vero e proprio divieto per gli operatori sanitari esercenti attività di: laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, biologi, psicologi. Il divieto si applica anche alle prestazioni accessorie a quelle sanitarie (es. amministrative, maggior comfort in ospedale, ecc.)
Il divieto per gli operatori sanitari (con conseguente obbligo di emettere fattura cartacea) si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sts (podologi, fisioterapisti, logopedisti) con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Resta l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni veterinarie, limitatamente a quelle per cui non sussiste l’obbligo di invio al StS e per le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche, quali compagnie assicurative (in questo caso non vanno indicati i nominativi dei pazienti, ma è sufficiente il numero della polizza).
Divieto inizialmente previsto solo per l’anno 2019 e che, come spesso succede in Italia, è stato prorogato di anno in anno.
Il decreto semplificazioni (Dl 135/2018, articolo 9-bis comma 2) ha poi esteso il divieto di usare lo Sdi per tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche se emesse da soggetti non tenuti (anche solo per opposizione dell’interessato) all’invio tramite Sts.
Il professionista sanitario deve consegnare una copia analogica, o anche su supporto informatico non Sdi della fattura che potrà essere generata in un formato leggibile (xlm, Pdf, immagine, documento), consegnata via mail, web, app o altri strumenti informatici.
Come precisato dalle Faq del Garante della Privacy, le fatture B2B (ad esempio da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che paga) resta l’obbligo di fattura elettronica, ma è vietato indicare i dati dei pazienti.
Per l’anno 2024 viene anche confermato l’invio semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema della Tessera Sanitaria (STS).
Per gli operatori sanitari, esercenti attività al minuto, che inviano i dati alla precompilata, cade anche l’obbligo di impiegare dal 2024 il Sts per i corrispettivi: il decreto Anticipi fa salva anche in futuro la scelta se adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite Sts, ovvero con i canali ordinari (registratore telematico o, in futuro, invio software).
Palermo, Roma, 30 dicembre 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta